Rilevazione di segreti scientifici o industriali: definizione
La rilevazione di segreti scientifici o industriali è un
reato previsto dall'articolo 623 del Codice Penale, per il quale chiunque
riveli o sfrutti per il proprio profitto o per l'interesse altrui delle notizie
destinate a rimanere segrete riguardanti applicazioni industriali, invenzioni o
scoperte scientifiche in virtù della propria professione, del proprio ufficio,
della propria arte o del proprio stato è punito con la reclusione per un
periodo massimo di due anni. Il profitto non deve essere inteso solo dal punto
di vista patrimoniale o economico: si può trattare, quindi, di un altro tipo di
vantaggio, che - per altro - non deve essere per forza conseguito. Il delitto
di rilevazione di segreti scientifici o industriali può essere punito solo a
querela della persona offesa, fermo restando che la tutela delle invenzioni e
delle scoperte scientifiche non può non tenere conto dei paletti rappresentati
dal requisito dell'industrialità; essa, inoltre, prescinde dalla ricorrenza
dell'originalità e della novità, in quanto è sufficiente che si sia in presenza
di notizie non conosciute.
1. Fino a che punto può essere esteso il concetto di profitto?
Come detto, la nozione di profitto - quando si parla di
rilevazione di segreti scientifici o industriali - include qualsiasi tipo di
utilità, incluse quelle di carattere non patrimoniale: come stabilito dalla
sentenza numero 39656 del 2010 della Corte di Cassazione può essere considerata
come profitto anche la soddisfazione di un rancore provato dall'autore del
reato rispetto alla persona offesa.
2. Quali sono le sentenze più significative della Cassazione a proposito della rilevazione di segreti scientifici?
La sentenza numero 15003 della sezione VI della Cassazione penale del 27
febbraio del 2013 ha precisato che non commette il reato di rilevazione di
segreti scientifici chi assiste a una conversazione telefonica che coinvolge
altre persone se è stato autorizzato ad assistervi da una di loro. La sentenza
numero 14258 del 1977, invece, specifica che non è requisito necessario, per la
sussistenza del delitto, la novità delle applicazioni industriali. Ancora, per
la sentenza numero 243 del 1973 è irrilevante, ai fini del delitto, che
l'apprensione dei segreti industriali o scientifici sia avvenuta in
modo illegittimo o in modo legittimo. Inoltre, non è richiesto che per
le applicazioni, per le invenzioni o per le scoperte tutelate esista un
brevetto.
3. Un esempio di reato di rilevazione di segreti industriali?
Un esempio di reato è quello commesso da un professionista che, chiamato a progettare
dei particolari tecnici per la creazione di un sistema di sicurezza per una
certa azienda, fornisce ai clienti di quell'azienda gli stessi prodotti che
l'azienda in questione progetta e mette in vendita. In altri termini, il reato
viene commesso se il soggetto, dopo essersi impegnato con un contratto a
fornire prestazioni tecniche in virtù di una collaborazione esclusiva a favore
di un'azienda, impiega i dati che hanno a che fare con il know-how
di quell'azienda, per altro conosciuti proprio nel corso della collaborazione,
per realizzare e per mettere in vendita prodotti finiti o componenti di
prodotti che possono essere considerati a tutti gli effetti delle copie dei
prodotti dell'azienda, come è stato sancito dalla sezione III del Tribunale di
Milano con la sentenza del 21 aprile del 2010.