Rinunce e transazioni: definizione
La rinuncia, è un negozio unilaterale mediante il quale il titolare di un diritto vi rinuncia senza alcun corrispettivo. L’atto esplica i suoi effetti nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario della comunicazione. La transazione, invece, secondo la definizione del codice civile, è un contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Il codice civile sancisce che sono invalide le rinunce e le transazioni che hanno ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni di legge inderogabili e da contratti o accordi collettivi.
Le rinunce o gli accordi transattivi raggiunti sono impugnabili entro il termine di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero dalla data della rinuncia o della transazione nell’ipotesi in cui queste siano intervenute dopo la cessazione del rapporto di lavoro. L’impugnazione deve avvenire in forma scritta con atto anche stragiudiziale.
Normativa: articoli 1965 e 2113 codice civile; articolo 82 decreto legislativo. n. 276/2003
La particolare tutela prevista dalla legge quando si ha riguardo a diritti irrinunciabili del lavoratore trae giustificazione dal fatto che nel rapporto di lavoro il lavoratore è generalmente considerato il contraente più debole. Pertanto si ritiene che la volontà da lui espressa nell’atto possa non essere libera. Per tale ragione, la rinuncia o la transazione che intervenga alla presenza di un terzo soggetto chiamato a valutare il libero processo di formazione della volontà del lavoratore, è sottratta alle limitazioni previste dall’articolo 2113 del codice civile. Non sono, quindi, impugnabili le rinunce e le transazioni che siano state raggiunte con conciliazione davanti al giudice, ovvero con l’assistenza delle Organizzazioni Sindacali o avanti alle speciali commissioni istituite presso la Direzione Provinciale del Lavoro. Sono inoltre competenti a certificare le rinunce e le transazioni, verificando la reale volontà del lavoratore all’accordo, anche le sedi di certificazione dei rapporti di lavoro come previste dall’articolo 76 del decreto legislativo n. 276/2003. Si ritiene che nei casi sopra elencati la formazione della volontà del lavoratore sia adeguatamente assistita.
E’ opportuno essere assistiti durante le trattative e la conclusione di queste operazioni da un legale esperto di diritto del lavoro.