Delibazione: definizione
La sentenza di nullità del matrimonio canonico emessa dai Tribunali ecclesiastici ha efficacia, cioè acquista valore per lo Stato italiano solo passando attraverso il controllo della Corte d’Appello statale competente.
Tutto ciò non è automatico, ma avviene attraverso una procedura detta di delibazione, che deve essere portata avanti da uno o da entrambi i coniugi. Tuttavia, non tutte le sentenze sono delibabili.
Per esempio, secondo la corrente giurisprudenza, non sono delibabili (e quindi non possono valere per lo Stato) le sentenze ecclesiastiche che dichiarano le nullità per l’esclusione di un bene essenziale del matrimonio (prole, fedeltà, indissolubilità) da parte di un contraente il matrimonio, rimasta nella sfera dell’escludente e che, quindi, fosse ignota o non conoscibile dall’altro con l’ordinaria diligenza, ciò a garanzia del coniuge di “buona fede”.
La procedura di delibazione avviene in due modi: o attraverso una citazione, chiamando in giudizio l’altro coniuge, nel caso la causa di delibazione sia promossa da una sola parte, o attraverso un ricorso congiunto, quando entrambe le parti intendono avvalersi della sentenza ecclesiastica.
E’ sempre possibile la delibazione delle sentenze ecclesiastiche?
Se un coniuge si è sposato con la riserva mentale di escludere i figli, per esempio, ma tale riserva non era nota o conoscibile dall’altro coniuge, il coniuge in “mala fede” non può ottenere la delibazione, mentre quello in “buona fede” sì.
Cosa valuta lo Stato italiano per recepire a livello civile la nullità del matrimonio canonico?
Deve valutare, oltre a quanto appena detto, che la sentenza sia stata dichiarata definitiva da parte della competente autorità ecclesiastica, che siano stati rispettati i principi di difesa delle parti in giudizio, e che la sentenza non sia contraria ai principi statuali. Una recente sentenza della Cassazione (n.1343/2011) ha posto in rilievo anche la particolarmente lunga durata del matrimonio (venti anni) ai fini della delibabilità della sentenza. Trattasi comunque, allo stato, di sentenza isolata.
Cosa accade alle sentenze statali di divorzio in caso di delibazione della sentenza ecclesiastica? E’ vero che chi ne ha diritto può perdere l’assegno di mantenimento?
Le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio canonico non hanno effetto sulle sentenze statali in materia di divorzio, che siano passate in giudicato (non più impugnabili), per la parte che riguarda gli impegni economici dei coniugi, che quindi rimangono. Se invece la sentenza di nullità ecclesiastica interviene prima del passaggio in giudicato della sentenza civile di divorzio, cadono gli obblighi patrimoniali fra coniugi. In ogni caso, sono sempre fatti salvi i diritti patrimoniali dei figli e, in alcuni casi, può comunque essere stabilito un assegno a favore del coniuge
08/10/2011 09:59:43
Mi scusi, in merito alla non delibazione in caso di indissolubilità, in termini legali la delibazione di un coniuge e non dell'altro cosa comporta? Come può uno avere lo stato libero e l'altro essere ancora sposato?
10/10/2011 18:10:21
Non è possibile delibare una sentenza per un coniuge e per l'altro no. Quindi o la Corte d'Appello deliba la sentenza e la rende efficace per lo Stato Italiano, riconoscendo ad entrambe i coniugi lo stato libero, oppure se la Corte d'Appello non ritiene di potere delibare la sentenza, questa non ha alcun effetto per lo Stato Italiano e di conseguenza i coniugi rimangono - per lo Stato Italiano - nella stessa condizione in cui si trovavano al momento della causa di nullita' (sposati, separati o divorziati). Solo per la Chiesa il loro matrimonio è nullo.
03/11/2011 17:41:23
Salve
ma in quel caso si risolverebbe comunque tutto con il normale divorzio CIVILE?
03/11/2011 18:57:58
Se non si puo' delibare la sentenza di nullità, i coniugi dovranno procedere con la procedura di cessazione degli effetti civili dal matrimonio (il cosiddetto divorzio). In tal caso saranno liberi per la Chiesa in forza della sentenza di nullità e divorziati per lo stato in forza del divorzio e quindi potranno risposarsi civilmente.
03/12/2011 08:53:35
avvocato mi scusi ma a chi va notificata la sentenza di delibazione?io e il mio ex marito abbiamo lo stesso avvocato perché abbiamo chiesto consensualmente l'annullamento.a chi si dovrebbe notificare?chi e' in questo caso la controparte,il difensore del vincolo ? Grazie infinite
14/05/2012 23:08:47
e' possibile che uno dei coniugi chieda la delibazione e la ottenga senza che l'altro coniuge venga convocato? Dieci anni fa io e mio marito chiedemmo l'annullamento diventato esecuitvo dopo due anni; poi procedemmo anche con la separazione. Dopo 10 anni ho perso i contatti con il mio ex e volevo chiedere il divorzio ma vengo a sapere dal mio avvocato "civile" che il mio ex si è già risposato a seguito di delibazione; io non sono mai stata convocata e nessuno mi ha informato di ciò. E' legale?
22/05/2012 10:33:47
buon giorno, volevo chiedere nel mio caso mi sono opposta all'annullamento, nel caso di richiesta di annullamento civile dovrò essere informata? la separazione si è svolta a matera e al momento sono residente in emilia con i figli nati dal matrimonio, quale corte d'appello è competente?
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