Matrimonio canonico vizi di forma: definizione
Il matrimonio è valido solo se vi è lo scambio del consenso tra gli sposi, presenti contemporaneamente, alla presenza di un ministro sacro, che abbia la facoltà di assistere al matrimonio: Ordinario del luogo (es. Vescovo) o Parroco del luogo o sacerdote validamente delegato da costoro. Occorrono anche due testimoni. Nel caso in cui manchi il ministro sacro che assiste al matrimonio, o questi non abbia le necessarie autorizzazioni a celebrare (perché per esempio non è il Parroco del luogo di celebrazione del matrimonio) il matrimonio è nullo. E’ possibile, con le debite formalità, anche il matrimonio per procura, ovvero uno dei due sposi non può essere presente allo scambio del consenso e si fa sostituire.
Avv. Alessandro Toffaletti
Avvocato della Rota Romana
Ordine degli Avvocati di Verona
Nel caso si verifichi l’esistenza un vizio di forma del matrimonio canonico, vi sono i presupposti perché si possa chiedere la dichiarazione di nullità del matrimonio canonico.
Gli avvocati ecclesiastici devono essere iscritti negli appositi albi tenuti dagli stessi tribunali. Tra gli avvocati ecclesiastici, gli avvocati rotali sono coloro che, avendo conseguito il diploma di avvocato rotale, ed essendo iscritti in un albo tenuto dalla Sacra Rota, possono patrocinare davanti a tutti i tribunali ecclesiastici del mondo, ivi compresa la Sacra Rota, in qualsiasi grado di giudizio.