Matrimonio canonico nullità: definizione
La nullità del matrimonio canonico si verifica quando il matrimonio, contratto davanti al ministro della Chiesa Cattolica, è nullo per la presenza di un impedimento del matrimonio canonico, per un vizio di consenso del matrimonio canonico o per vizio di forma del matrimonio canonico.
Se il matrimonio è dichiarato nullo, dal Tribunale ecclesiastico competente, per la Chiesa il matrimonio non è mai esistito e quindi le parti possono contrarre nuovo matrimonio dinanzi alla Chiesa.
E' più diffuso tra i non addetti ai lavori il termine di “annullamento”, impreciso perché si “annulla” un qualche cosa che è venuto giuridicamente ad esistenza, ma che è viziato. Nel caso di nullità invece il matrimonio non è mai stato contratto, non è mai esistito.
I motivi di nullità
Il matrimonio canonico, cioè contratto davanti alla Chiesa, è un Sacramento che ha - per semplificare - la forma di un contratto, in cui è essenziale il consenso delle parti, libero, consapevole, posto nella debita forma ed in assenza di impedimenti. Da qui nascono tutta una serie di motivi di nullità, tecnicamente detti “capi”, che possono essere o - appunto - la presenza di un impedimento del matrimonio canonico o un vizio del consenso del matrimonio canonico o, infine, un vizio di forma del matrimonio canonico.
Nel caso in cui si verifichi l’esistenza di una causa di nullità, si può procedere alla relativa domanda. La procedura per dichiarazione di nullità inizia con un ricorso (libello), in cui si espone il motivo per cui si ritiene nullo il proprio matrimonio e si chiede appunto che il Tribunale ecclesiastico si pronunci in questo senso.
La procedura comporta l’audizione delle parti, coloro che hanno contratto matrimonio, e dei testimoni, che possano avvalorare la deposizione delle parti sulla loro vicenda matrimoniale e, soprattutto, che possano riportare fatti significativi su ciò che attiene più strettamente il motivo di nullità addotto.
Nel caso in cui il motivo di nullità attenga a problemi psicologici o psichici, o ad impotenza, il Tribunale si avvale dell’opera di un perito.
Al termine dell’istruttoria, si ha una prima sentenza, che può essere o affermativa (cioè: “Consta della nullità del matrimonio”) o negativa (cioè: “Non consta della nullità del matrimonio”).
Nel caso di sentenza affermativa, la causa passa automaticamente al Tribunale ecclesiastico di Appello, che potrà decidere i due modi. Se conferma, semplicemente con decreto, la sentenza, senza svolgere quindi ulteriore istruttoria, la sentenza diviene esecutiva e quindi il matrimonio per la chiesa è nullo (non è mai esistito) e le parti possono passare a nuove nozze davanti alla Chiesa.
Il Tribunale d’Appello può invece ritenere che la causa meriti approfondimento, e quindi riaprire l’istruttoria, riascoltando le parti ed i testimoni o nominando un nuovo perito. Al termine di questa seconda fase istruttoria, se il Tribunale d’Appello conferma la sentenza resa in primo grado, il matrimonio è nullo. Se invece riforma la sentenza in primo grado, ritenendo che non consta della nullità, la parte interessata dovrà ricorrere in terzo grado di giudizio, presso la Sacra Rota.
Nel caso in cui, invece, la sentenza in primo grado sia negativa, la parte interessata alla dichiarazione della nullità deve appellare o davanti al Tribunale ecclesiastico d’Appello normalmente competente, oppure davanti alla Sacra Rota.
La procedura, sia che la sentenza di primo grado sia affermativa, sia che sia negativa, prosegue fino a che non si ottengano, in ogni caso, due sentenze conformi, cioè o due sentenze favorevoli alla nullità, emesse da due tribunali di grado diverso, nel qual caso il matrimonio è nullo, o due sentenze negative, nel qual caso non è più possibile appellare, salvo particolari casi.
Gli avvocati ecclesiastici devono essere iscritti negli appositi albi tenuti dagli stessi tribunali. Tra gli avvocati ecclesiastici, gli avvocati rotali sono coloro che, avendo conseguito il diploma di avvocato rotale, ed essendo iscritti in un albo tenuto dalla Sacra Rota, possono patrocinare davanti a tutti i tribunali ecclesiastici del mondo, ivi compresa la Sacra Rota, in qualsiasi grado di giudizio.