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Matrimonio canonico: nullità


Argomento: Matrimonio canonico

Aggiornato al 12/04/2012

CHE COS'È

La nullità del matrimonio canonico si verifica quando il matrimonio, contratto davanti al ministro della Chiesa Cattolica, è nullo per la presenza di un impedimento del matrimonio canonico, per un vizio di consenso del matrimonio canonico o per vizio di forma del matrimonio canonico.
Se il matrimonio è dichiarato nullo, dal Tribunale ecclesiastico competente, per la Chiesa il matrimonio non è mai esistito e quindi le parti possono contrarre nuovo matrimonio dinanzi alla Chiesa.
E' più diffuso tra i non addetti ai lavori il termine di “annullamento”, impreciso perché si “annulla” un qualche cosa che è venuto giuridicamente ad esistenza, ma che è viziato. Nel caso di nullità invece il matrimonio non è mai stato contratto, non è mai esistito.

I motivi di nullità

Il matrimonio canonico, cioè contratto davanti alla Chiesa, è un Sacramento che ha - per semplificare - la forma di un contratto, in cui è essenziale il consenso delle parti, libero, consapevole, posto nella debita forma ed in assenza di impedimenti. Da qui nascono tutta una serie di motivi di nullità, tecnicamente detti “capi”, che possono essere o - appunto - la presenza di un impedimento del matrimonio canonico o un vizio del consenso del matrimonio canonico o, infine, un vizio di forma del matrimonio canonico.

COME SI FA

Nel caso in cui si verifichi l’esistenza di una causa di nullità, si può procedere alla relativa domanda. La procedura per dichiarazione di nullità inizia con un ricorso (libello), in cui si espone il motivo per cui si ritiene nullo il proprio matrimonio e si chiede appunto che il Tribunale ecclesiastico si pronunci in questo senso.
La procedura comporta l’audizione delle parti, coloro che hanno contratto matrimonio, e dei testimoni, che possano avvalorare la deposizione delle parti sulla loro vicenda matrimoniale e, soprattutto, che possano riportare fatti significativi su ciò che attiene più strettamente il motivo di nullità addotto.
Nel caso in cui il motivo di nullità attenga a problemi psicologici o psichici, o ad impotenza, il Tribunale si avvale dell’opera di un perito.
Al termine dell’istruttoria, si ha una prima sentenza, che può essere o affermativa (cioè: “Consta della nullità del matrimonio”) o negativa (cioè: “Non consta della nullità del matrimonio”).
Nel caso di sentenza affermativa, la causa passa automaticamente al Tribunale ecclesiastico di Appello, che potrà decidere i due modi. Se conferma, semplicemente con decreto, la sentenza, senza svolgere quindi ulteriore istruttoria, la sentenza diviene esecutiva e quindi il matrimonio per la chiesa è nullo (non è mai esistito) e le parti possono passare a nuove nozze davanti alla Chiesa.
Il Tribunale d’Appello può invece ritenere che la causa meriti approfondimento, e quindi riaprire l’istruttoria, riascoltando le parti ed i testimoni o nominando un nuovo perito. Al termine di questa seconda fase istruttoria, se il Tribunale d’Appello conferma la sentenza resa in primo grado, il matrimonio è nullo. Se invece riforma la sentenza in primo grado, ritenendo che non consta della nullità, la parte interessata dovrà ricorrere in terzo grado di giudizio, presso la Sacra Rota.
Nel caso in cui, invece, la sentenza in primo grado sia negativa, la parte interessata alla dichiarazione della nullità deve appellare o davanti al Tribunale ecclesiastico d’Appello normalmente competente, oppure davanti alla Sacra Rota.
La procedura, sia che la sentenza di primo grado sia affermativa, sia che sia negativa, prosegue fino a che non si ottengano, in ogni caso, due sentenze conformi, cioè o due sentenze favorevoli alla nullità, emesse da due tribunali di grado diverso, nel qual caso il matrimonio è nullo, o due sentenze negative, nel qual caso non è più possibile appellare, salvo particolari casi.

CHI

Gli avvocati ecclesiastici devono essere iscritti negli appositi albi tenuti dagli stessi tribunali. Tra gli avvocati ecclesiastici, gli avvocati rotali sono coloro che, avendo conseguito il diploma di avvocato rotale, ed essendo iscritti in un albo tenuto dalla Sacra Rota, possono patrocinare davanti a tutti i tribunali ecclesiastici del mondo, ivi compresa la Sacra Rota, in qualsiasi grado di giudizio.

FAQ

Che cosa accade ai figli nel caso di dichiarazione di nullità?

Non muta la sostanza: rimangono i legami con i genitori e gli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli anche in caso di delibazione della sentenza di nullità.

Che cos’è il matrimonio rato e non consumato?

Il  matrimonio  si dice rato quando le parti si sono sposate con la debita forma ed in assenza di impedimenti del matrimonio canonico o di vizi del consenso del matrimonio canonico. E’ rato e consumato quando i coniugi hanno posto in essere la copula coniugale. Se il matrimonio è rato e consumato non può essere sciolto da nessuno, nemmeno dal Romano Pontefice. Se invece il matrimonio non viene consumato, ciascun coniuge può chiedere al Romano Pontefice la grazia di essere sciolti dal matrimonio, per una giusta causa. Il procedimento è di tipo amministrativo e non giudiziale, e si conclude con la Dispensa del Romano Pontefice, dopo l’accertamento (per dichiarazione delle Parti, di testimoni e – se necessario – per perizia) della inconsumazione. Gli argomenti che possono essere portati sono il cosiddetto “argumentum phisicum”, ovvero la verginità della donna, l’ “argumentum morale”, ovvero la prova viene data con altri mezzi, oppure si dimostra che i due coniugi sono vissuti sempre separati. Per sé il matrimonio rato e non consumato è un matrimonio valido, da cui si dispensa per la mancanza di consumazione, a beneficio dell’anima dei contraenti. 

Che effetti produce la Dispensa dal matrimonio rato e non consumato?

Ciascun coniuge può passare a nuove nozze davanti alla Chiesa. Tuttavia, essendo una grazia del Romano Pontefice, non può avere alcuna efficacia per lo Stato;  il provvedimento di dispensa non può  essere delibato, vale a dire non è prevista la delibazione.       

Ottenuta la dichiarazione di nullità, in sede canonica, questa vale per lo Stato?

La sentenza di nullità resa dai Tribunali ecclesiastici vale per lo Stato italiano solo se è affermativa e se è divenuta esecutiva e deve passare attraverso il controllo della Corte d’Appello statale competente, che deve valutare, oltre a quanto appena detto, che siano stati rispettati i principi di difesa delle parti in giudizio e che la sentenza non sia contraria ai principi statuali; tutto ciò non è automatico, ma avviene attraverso una procedura detta di delibazione, che deve essere portata avanti da uno o da entrambi i coniugi. Tuttavia, non tutte le sentenze sono delibabili.

Si può chiedere la dichiarazione di nullità anche da soli, oppure occorre il consenso dell’altro coniuge?

Ciascun coniuge ha il diritto, indipendentemente dal consenso dell’altro, ed anche con l’opposizione di questo, di  chiedere la dichiarazione di nullità. Ovviamente, quando una persona inizia la causa, l’altro coniuge verrà convocato dal Tribunale, ma se non si presenta la causa procederà anche senza di lui (in “assenza”). Parimenti, l’altro coniuge potrebbe opporsi alla dichiarazione di nullità, portando ovviamente gli elementi che lui ritiene confermino la validità del matrimonio.  

Si può chiedere la dichiarazione di nullità anche prima della separazione o del divorzio civili?

I giudizi di  separazione e  di  divorzio, o cessazione degli effetti civili, davanti ai Tribunali civili (dello Stato) non interferiscono con la domanda di nullità, che può essere proposta in qualsiasi momento, ed il giudizio di nullità davanti ai Tribunali ecclesiastici non interferisce con i procedimenti civili, salvo in un caso particolare, ovvero quando vi sia stata la cosiddetta delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico.


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