Nel caso in cui si abbia intenzione di denunciare qualcuno per falsa perizia od interpretazione occorre preliminarmente verificare accuratamente i presupposti del reato:
- in primo luogo l’elemento oggettivo, ossia la falsità della consulenza resa al Giudice. Ciò potrà essere accertato sottoponendo la valutazione della questione ad altro consulente di parte, oppure attraverso elementi documentali o testimoniali che portino ad evidenziare come i fatti rilevanti siano stati travisati dal perito o dall’interprete;
- in secondo luogo, dovrà essere dimostrata la mala fede del soggetto, ossia il dolo: il soggetto dovrà aver agito con generica coscienza e volontà di rendere un parere menzognero, celando o falsando la verità sottoposta al Giudice, anche attraverso la semplice omissione di dati rilevanti nella perizia.
Al positivo riscontro di tali elementi, si potrà formalizzare denuncia.
Nel caso in cui mi abbiano denunciato per falsa perizia o interpretazione trattandosi di reato procedibile d’ufficio, in quanto a tutela dell’ordinato svolgimento dell’attività giudiziaria, è consigliabile da subito rivolgersi ad un legale di fiducia perché possa esaminare lo stato del procedimento e, in caso di indagini ancora in corso presso l’Ufficio del Pubblico Ministero, eventualmente valutare la possibilità di intervenire con indagini difensive a dimostrazione dell’insussistenza del reato. In particolare sarà utile trovare elementi a sostegno dell’assenza di consapevolezza e volontà di rendere un parere falso, eventualmente dimostrando l’alterazione ad opera di terzi degli elementi sottoposti alla sua valutazione, ovvero di essere incorso in errore scusabile, determinato dall’inganno altrui (Articoli 47 e 48 Codice Penale). Nel caso in cui il processo in cui la perizia è stata resa sia ancora in corso, si potrà valutare la ritrattazione avanti al Giudice, così che essa rappresenti una causa speciale per annullare la punibilità del reato (Articolo 375 Codice Penale).
Ai fini della corretta valutazione, sotto il profilo professionale, dell’operato del consulente del Giudice, sia esso interprete o perito, sarà consigliabile sottoporre preventivamente la valutazione ad un altro consulente, specializzato nella medesima materia (Interprete, Geometra, Ingegnere, Architetto, Medico, Ragioniere, Commercialista eccetera). Sarà quest’ultimo che attesterà l’errato operato del collega nominato dal Giudice.
Quali sono le condanne per il reato di falsa perizia o interpretazione?
Le stesse pene previste per la falsa testimonianza all’articolo 372 del Codice Penale, ossia: reclusione da 2 a 6 anni. A tale condanna vanno aggiunte per l’interprete e per il perito, le pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici (Articolo 28 e 31 Codice Penale) e l’interdizione dalla professione (Articolo 30 Codice Penale). Se a causa della falsa perizia è derivata una condanna, le pene saranno aumentate, in relazione alle ingiuste condanne derivate, e potranno arrivare sino a 20 anni, se a causa della falsa perizia sia stata inflitta una condanna all’ergastolo. L’aggravamento specifico delle pene è puntualmente previsto dall’articolo 375 del Codice Penale.
Che termini vi sono per la denuncia per falsa perizia o interpretazione?
Il reato di falsa perizia o interpretazione è procedibile d’ufficio, pertanto, chi venga a conoscenza del fatto non ha termini di decadenza per poter proporre la propria denuncia.
In quanto tempo si prescrive il reato di falsa perizia o interpretazione?
Il reato si prescrive in 6 anni.
La persona eventualmente danneggiata dalla falsa perizia o interpretazione è parte offesa dal reato?
Il bene giuridico protetto dalla norma in questione è principalmente il normale svolgimento dell’attività giudiziaria, relativamente al quale l'interesse del privato assume un rilievo solo riflesso ed indiretto, tale da non consentire l'attribuzione della qualità di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato. Persona offesa dal reato è, dunque, la collettività. Se da un lato, è più facile che il Giudice ammetta il singolo soggetto danneggiato dal reato a costituirsi parte civile (in quanto “danneggiato” dalla falsa perizia, che può, infatti, ledere in via diretta e immediata l'altrui sfera giuridica, potendo arrecare offesa all'onore, alla libertà personale o al patrimonio del privato), dall’altro sarà più difficile che sia riconosciuto al medesimo il diritto di essere avvisato in caso di archiviazione e di poter proporre eventuale opposizione. La casistica giurisprudenziale, tuttavia, non è univoca.
Quale la differenza tra il reato di falsa perizia o interpretazione ed il reato di frode processuale?
La falsa perizia è un reato “di evento”, nel senso che si configura nel momento in cui l’azione ha portato alla redazione e sottoposizione al Giudice di un falso parere che ne abbia influenzato la decisione. Differente è la frode processuale che, quale reato di mera azione e “di pericolo”, si verifica con il semplice compimento dell'azione vietata, senza che sia necessario attendere il verificarsi di un evento.
Tutti i consulenti e periti nominati in un giudizio possono rispondere di falsa perizia o interpretazione?
No, non è configurabile il delitto di falsa perizia o interpretazione se il consulente non ha rivestito formalmente la qualità di perito del Giudice. Ad esempio, i consulenti della difesa sono di parte, così come quelli del Pubblico Ministero e, seppur investiti dell’incarico da un Magistrato, Autorità Giudiziaria, non si considerano formalmente investiti dal Giudice ai sensi dell’articolo 373 Codice Penale e, pertanto, restano consulente di una parte (la Pubblica Accusa).
La falsa perizia o interpretazione è configurabile se ha modificato circostanze di poca importanza?
Il delitto di falsa perizia o interpretazione non è configurabile quando le affermazioni non conformi al vero vertano su circostanze irrilevanti e, come tali, non adatte a fuorviare la decisione e, quindi, il corretto funzionamento dell'Autorità Giudiziaria.
Risponde di falsa perizia o interpretazione anche il Consulente Tecnico d’Ufficio nominato nell’ambito di un procedimento civile?
Sì, tale reato è ipotizzabile anche nei confronti del consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso di un procedimento civile in quanto trattasi sempre di perito nominato dall’Autorità Giudiziaria ai fini di supportare la decisione del Giudice.
La falsa perizia o interpretazione vale anche nel caso di un procedimento non contenzioso come un Accertamento Tecnico Preventivo?
Sì, anche in questo caso, il consulente nominato dal Giudice potrà essere sottoposto alla responsabilità prevista dall’articolo 373 Codice Penale.
E’ prevista una responsabilità analoga alla falsa perizia o interpretazione al di fuori dei processi, ad esempio nel caso di attestazioni rilasciate ad Enti Pubblici da professionisti?
Sì, può accadere che la legge richiami espressamente tale responsabilità penale e le relative sanzioni, ad esempio, in materia di concessione edilizia, con riferimento alle speciali responsabilità che un professionista si assume nel rilasciare l’attestazione della conformità del progetto alle prescrizioni e ai vincoli vigenti per la zona e per gli immobili interessati.
Denunciare qualcuno per falsa perizia o interpretazione, può essere fonte di responsabilità se egli viene poi assolto?
Solo se il contenuto della denuncia configuri di per sé gli estremi (oggettivi e soggettivi) di altro reato (ad esempio diffamazione o calunnia).
Sono un chirurgo invitato come perito dalla parte lesa nel procedimento penale di appello per falso in perizia nei confronti di un CTU, collega chirurgo, che avrebbe dato notizie false nella propria relazione peritale, portando all'assoluzione del ch
L'accettazione
dell'incarico di consulenza tesa a verificare il comportamento
disdicevole del CTU (falsa perizia), espletato con obiettività e
serietà, non può che essere conforme a criteri dettati dal Codice
Deontologico, peraltro violato dal CTU:
“Il comportamento del medico anche al di fuori dell’esercizio
della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità
della stessa, in armonia con i principi di solidarietà, umanità e
impegno civile che la ispirano... Ogni azione od omissione, comunque
disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono
punibili dalle Commissioni disciplinari... Non deve soggiacere a
interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.... Deve
operare al fine di salvaguardare l’autonomia professionale e
segnalare all’Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli
comportamenti non conformi alla deontologia professionale.”
Avallare
il comportamento negativo del CTU, che Voi abbiate verificato come
effettivamente scorretto, non può che violare quei principi di
“correttezza morale e consapevolezza” che sono specificamente
previsti, ancor più in ambito medico-legale: “’esercizio
dell’attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e
sulla consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e
deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite
suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e
condizionamento.”
Se
la consulenza di parte tenderà “unicamente a interpretare le
evidenze scientifiche disponibili pur nell’ottica dei patrocinati
nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché
della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti
coinvolti.”, facendo con ciò emergere la falsità della perizia
resa dal CTU, non potrà che rappresentare atto che, oltre a rendere
Giustizia, salvaguarderà il “decoro professionale” della
Categoria
Commette il reato di falsa perizia il CTU che, in fase di accertamento tecnico preventivo, risponda ad alcuni quesiti introducendo indirettamente valutazioni non richieste dal Giudice? Ad esempio, se al CTU era stato richiesta semplicemente la fotogr
Fornire elementi “ultra
petitum” rispetto a quanto richiesto dal Giudice, non può
configurare, di per sé, il reato di falsa perizia. Eventualmente non
sarà tenuto conto di tali valutazioni “indirette” nel successivo
giudizio civile di merito, dovendosi in tal caso conferire altro
specifico incarico con espresso quesito sul quantum.
16/03/2012 20:15:14
il ctu che in un procedimento civile giustifica il suo elaborato richiamando espressamente ordinanze del tribunale emesse nel corso della causa specificandole n° e data di emissione , attribuendo alle stesse affermazioni che non vi sono contenute,anzi dichiarando il contrario di quanto nelle ordinanze stesse e' effettivamente stabilito, commette reato ?
grazie
23/03/2012 12:37:56
Risposta a Casella Domenico:
Laddove le stravolga volontariamente per giungere a conclusioni opposte sì.
Diversamente trattasi di superficialità ed incapacità professionale da segnalare al Giudice per eventuale convocazione a chiarimenti o sollevamento dall'incarico.
10/06/2013 22:36:09
sono un chirurgo invitato come perito di parte ad assistere una ammalata nel procedimento penale di appello per falso in perizia nei confronti di un ctu chirurgo che avrebbe dato notiize false nella sua CTU che a portato alla assoluzione del chirurgo suo collega.
Posso redigere un parere pro veritate esaminando gli atti che confermano il falso in perizia . E' appropriato che accetti l incarico?
29/08/2013 18:10:10
L'accettazione dell'incarico di consulenza tesa a verificare il comportamento disdicevole del CTU (falsa perizia), espletato con obiettività e serietà, non può che essere conforme a criteri dettati dal Codice Deontologico, peraltro violato dal CTU: “Il comportamento del medico anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa, in armonia con i principi di solidarietà, umanità e impegno civile che la ispirano... Ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili dalle Commissioni disciplinari... Non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.... Deve operare al fine di salvaguardare l’autonomia professionale e segnalare all’Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale.”
Avallare il comportamento negativo del CTU, che Voi abbiate verificato come effettivamente scorretto, non può che violare quei principi di “correttezza morale e consapevolezza” che sono specificamente previsti, ancor più in ambito medico-legale: “’esercizio dell’attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento.”
Se la consulenza di parte tenderà “unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell’ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti.”, facendo con ciò emergere la falsità della perizia resa dal CTU, non potrà che rappresentare atto che, oltre a rendere Giustizia, salvaguarderà il “decoro professionale” della Categoria
25/06/2013 22:47:55
Volevo sapere se commette reato di falsa perizia il CTU che, in fase di accertamento tecnico preventivo,risponde ad alcuni quesiti introducendo indirettamente, nella risposta al quesito formulato e autorizzato dal Magistrato,valutazioni in merito al quantum spettante nel caso di specie all'impresa che ha realizzato i lavori., Nella specie al CTU era stato richiesta semplicemente la fotografia dello stato dei luoghi e non la valutazione in merito al quantum spettante all'impresa.
29/08/2013 18:20:55
Fornire elementi “ultra petitum” rispetto a quanto richiesto dal Giudice, non può configurare di per sé il reato di falsa perizia. Eventualmente non sarà tenuto conto di tali valutazioni “indirette” nel successivo giudizio civile di merito, dovendosi in tal caso conferire altro specifico incarico con espresso quesito sul quantum.