Calunnia: definizione
La calunnia è il reato attribuibile a chi, con formale comunicazione all'Autorità Giudiziaria (ad es. denuncia o querela), incolpi di reato una persona che sappia innocente, ovvero simuli tracce di un reato a carico della medesima.
(Codice Penale art. 368)
Avvocato Barbara Rita Sartirana
Ordine degli Avvocati di Milano
Studio Legale Avv. Barbara Sartirana
Nel caso in cui abbia intenzione di denunciare taluno per calunnia
Prima di procedere con la “controdenuncia” (ossia prima di procedere a denunciare chi, a sua volta, ci abbia falsamente denunciato e, quindi, calunniato), occorre verificare accuratamente i presupposti del reato, per non trovarsi successivamente a doverne rispondere a nostra volta.
In primo luogo occorre verificare se i fatti di accusa siano effettivamente stati portati a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria attraverso una formale comunicazione. Se l’accusa di reato, invece, fosse stata da un soggetto semplicemente comunicata verbalmente, ma senza la formalizzazione di denuncia o querela, né avvio di procedimento penale, allora egli non dovrebbe rispondere di calunnia. Al più potrà rispondere di diffamazione.
In secondo luogo, sarà utile esaminare elementi che portino a dimostrare la mala fede del soggetto, ossia il dolo: perché risponda del reato di calunnia, egli dovrà aver accusato taluno sapendolo innocente.
Al positivo riscontro di tali elementi, si potrà formalizzare denuncia.
Nel caso in cui mi abbiano denunciato per calunnia
Trattandosi di reato di una certa gravità, è consigliabile da subito rivolgersi ad un legale di fiducia perché possa esaminare lo stato del procedimento e, in caso di indagini ancora pendenti (in corso) presso l’Ufficio del Pubblico Ministero, eventualmente valutare la possibilità di intervenire con indagini difensive a dimostrazione dell’insussistenza del reato. In particolare sarà utile trovare elementi a sostegno dell’assenza di consapevolezza circa la reale innocenza del denunciato. Perché taluno venga condannato per Calunnia occorre la prova certa che costui abbia accusato la vittima pur essendo pienamente consapevole della sua innocenza.
La denuncia per calunnia può essere presentata personalmente presso qualsiasi ufficio di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia, Segreteria di Procura eccetera). In considerazione della gravità del reato, è, tuttavia, consigliabile rivolgersi preventivamente ad un Avvocato penalista, al fine di esaminare se esistano tutti i presupposti ed in tal caso predisporre insieme la denuncia, da sottoporre poi all’Autorità Giudiziaria
Nel caso di un soggetto indagato del reato di Calunnia, egli dovrà in ogni caso essere assistito da un Legale per poter affrontare il processo. E’ indispensabile un Avvocato penalista.
08/03/2012 18:05:18
Grazie mille questa spiegazione mi e' stata molto utile in quanto io più altre due persone compresa mia moglie siamo stati denunciati per truffa da un soggetto che per non pagare un assegno a scadenza, ci ha querelati tutti per il solo fine di bloccare un pagamento e far sequestrare l'assegno. Per sua sfortuna pero' l'assegno non e' stato sequestrato ed e' andato protestato.... Il 12 di marzo scade il termine ultimo per la comunicazione CAI
07/06/2013 00:52:59
Vorrei sapere se posso ancora denunciare per calunnia una persona che mi ha denunciata per circonvenzione d'incapace (reato del 2008 querela del 2009) reato per il quale sono stata assolta per non aver commesso il fatto mentre è stato condannato il mio coimputato a 18 mesi di reclusione con la condizionale. Il mio avvocato difensore mi sconsiglia perchè sostiene che "abbiamo già vinto" ma io non sono d'accordo per una questione di principio in quanto la querelante era perfettamente consapevole della mia estraneità ma mi ha coinvolta solo perchè io ho dei beni intestati a differenza del mio comiputato. Vorrei sapere cosa ne pensa a livello generico. Grazie cordialmente Barbara.
29/08/2013 18:05:59
Essendo la prescrizione del reato di calunnia fissata in 6 anni, siete ancora nei termini per la presentazione della denuncia. Se il Vs Legale Vi sconsiglia, probabilmente non vi sono elementi probatori chiari ed univoci per dimostrare che la querelante fosse effettivamente consapevole della Vs estraneità al momento della proposizione della querela.