False informazioni al Pubblico Ministero: definizione
Il reato di false informazioni al pubblico ministero viene identificato dall'articolo 371 bis del Codice Penale. In esso si specifica che tale reato si verifica nel momento in cui una persona dichiara il falso durante un procedimento penale, davanti alla richiesta del pubblico ministero (in Italia) o del procuratore della corte penale internazionale (nel caso di un processo internazionale) di fornire informazioni e dichiarazioni necessarie al proseguimento e allo sviluppo delle indagini. Oltre alle dichiarazioni false, viene compreso in questo reato anche il tacere, in maniera parziale o totale, ciò che si sa a proposito dei fatti per i quali viene richiesto l'intervento. Il reato si concretizza sia quando il soggetto è presente direttamente in aula, sia quando è in collegamento audiovisivo, per esempio per una rogatoria all'estero.
Qual è la pena prevista?
La pena prevista per il reato di false informazioni al pubblico ministero è la reclusione fino a quattro anni. Nel caso in cui la persona si rifiuti di fornire informazioni, la procedibilità è immediata. Negli altri casi, invece, il procedimento penale rimane in sospeso fino a quando non viene pronunciata la sentenza di primo grado del procedimento in cui le dichiarazioni erano richieste, oppure il procedimento stesso si conclude con la sentenza di non luogo a procedere o con l'archiviazione.
Che differenza c'è tra le false informazioni al pubblico ministero e la falsa testimonianza?
La falsa testimonianza è contemplata dall'articolo 372 del Codice Penale, e si verifica nel momento in cui una persona nega il vero, afferma il falso o tace, in misura parziale o totale, quello che sa a proposito degli avvenimenti per cui viene interrogato quando depone davanti all'autorità giudiziaria in qualità di testimone. Si tratta di una fattispecie criminosa diversa, e non solo perché in questo caso la reclusione può arrivare fino a sei anni. Infatti, nel caso di falsa testimonianza, il momento consumativo rappresenta la fase del giudizio con le sue regole, mentre nel caso di false informazioni al pubblico ministero non si è ancora arrivati alla fase del dibattimento, e quindi il valore più importante che deve essere salvaguardato è costituito dalla tutela della legalità delle indagini e della loro corretta esecuzione. Insomma, i due reati sono diversi perché possono verificarsi unicamente in fasi diverse di un procedimento penale, ma anche perché possono dare vita a conseguenze diverse. Le condotte che hanno a che fare con la falsa testimonianza sono in grado di complicare gli accertamenti a proposito della responsabilità penale del soggetto imputato; quelle che hanno a che fare con le false informazioni al pubblico ministero, invece, riguardando in modo particolare le indagini sono in grado di influenzare soprattutto l'esito delle verifiche delle indagini stesse. Insomma, non si tratta ancora di decidere se una persona è colpevole o meno, ma solo se la persona deve essere sottoposta a processo.
L'avvocato penalista, visto che si tratta di un reato sanzionato dal Codice Penale.