Falso giuramento: definizione
Il falso giuramento (noto anche come falso giuramento della parte) è un delitto previsto dall'articolo 371 del Codice Penale, che viene commesso da chi giura il falso nel corso di una deposizione. Si tratta di un reato proprio, il che vuol dire che può essere compiuto unicamente da un soggetto che è parte in un processo amministrativo, in un processo penale o in un processo civile in cui sia previsto il giuramento. La pena è la reclusione, da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni. Il dolo richiesto è generico, e presuppone la volontà (e la coscienza) di giurare il falso essendo consapevoli della falsità di quel che si sta dichiarando. La competenza è del tribunale monocratico, e la procedibilità è di ufficio; una eventuale condanna comporta, poi, l'interdizione dai pubblici uffici. Se si tratta di un giuramento deferito d'ufficio, la persona che giura non può essere punita nel caso in cui ritratti il falso prima che venga pronunciata sentenza definitiva sulla domanda giudiziale.
Che cos'è il giuramento?
Quando si parla di giuramento in diritto processuale si fa riferimento a un mezzo di prova che prevede una dichiarazione relativa alla verità di specifici fatti favorevoli a una parte - prodotta da quella stessa parte - che è accompagnata da un giuramento solenne. Non si tratta di una confessione, in quanto non viene mai prestato dalla parte in maniera spontanea: proprio per questo motivo, per legge è necessario il deferimento, che viene affidato al giudice o alla controparte. Nel primo caso, si tratta di un giuramento decisorio; nel secondo caso, si tratta di un giuramento suppletorio. Sono gli articoli 2736 e seguenti del Codice Civile a regolare l'istituto del giuramento in relazione alla sua valenza di prova, mentre gli articoli 233 e seguenti del Codice di procedura Civile disciplinano le modalità in cui il giuramento deve essere assunto.
L'avvocato penalista.