Simulazione di reato: definizione
L'articolo 367 del Codice Penale specifica che il reato di
simulazione di reato viene commesso da chi afferma falsamente, con una
istanza, con una richiesta, con una querela o con una denuncia, il verificarsi
di un reato, anche se la denuncia è anonima o è stata avanzata con un nome
falso. Anche la simulazione delle tracce di un reato rientra in questa
fattispecie. La punizione prevista è la reclusione, da un minimo di un anno a
un massimo di tre anni.
Che differenza c'è tra simulazione formale e simulazione reale?
La simulazione formale si verifica nel momento in cui una
persona afferma che è avvenuto un reato falsamente, comunicandolo all'autorità
giudiziaria o a un'autorità che sia obbligata a riferirne. La simulazione
formale presuppone che il reato sia commesso attraverso una denuncia, da
intendersi in senso esteso, che può includere qualsiasi genere di notitia
criminis. La simulazione reale, invece, si verifica nel
momento in cui una persona simula delle tracce di un reato che non è realmente
avvenuto: può trattarsi, per esempio, di segni lasciati sulla persona, o di altri
indizi materiali.
1. Come si può capire se la simulazione di un reato diventa essa stessa un reato?
Molto semplicemente, non si può parlare di reato di simulazione di reato nel
caso in cui la condotta non implichi la possibilità che venga dato il la a un
procedimento penale: in sostanza, non c'è delitto se, per esempio, il
contenuto della denuncia risulta inverosimile in maniera chiara e
inconfutabile, oppure se la situazione di fatto generale permette di escludere
che vi sia bisogno di eseguire delle indagini in proposito. Basti pensare, come
riferimento, alla sentenza numero 4983/2010 della Cassazione relativa al caso
di un militare che aveva informato i carabinieri di non riuscire più a trovare
il tesserino di riconoscimento che sosteneva di avere lasciato nel proprio
armadietto, il quale però non era stato manomesso, e che il giorno dopo agli
stessi carabinieri aveva presentato una denuncia per il furto del tesserino
spiegando che qualcuno aveva manomesso il suo armadietto per rubarlo.
2. La simulazione di reato può prevedere il concorso?
Sì, il concorso nel reato è configurabile nel caso in cui
una persona favorisce l'agente e lo rafforzi nel suo intento criminoso, per
esempio confermando le affermazioni false che ha fornito all'autorità
giudiziaria. Nonostante ciò, va comunque precisato che la natura giuridica
della simulazione di reato è quella di un reato istantaneo e di pericolo: il
delitto viene consumato tramite la denuncia da cui scaturiscono gli
accertamenti e le investigazioni da parte della polizia giudiziaria. Non si
configura il reato di simulazione del reato, invece, quando non viene
presentata querela e quando viene esclusa la perseguibilità di ufficio del
reato che è stato denunciato.
3. La simulazione di reato si verifica solo quando si inventano fatti che non sono avvenuti?
No: il delitto si configura anche quando viene denunciato un
illecito che si è realmente verificato, ma nella denuncia la qualità o
la quantità delle cose descritte sono riportate in maniera non veritiera. Per
esempio, una persona che denuncia il furto di una macchina che è veramente
accaduto ma riferisce che all'interno del veicolo erano presenti dei gioielli,
dei contanti, dei computer o altri oggetti preziosi che invece non c'erano
commette il reato in questione. Lo specifica la sentenza numero 39241/2004
della Cassazione.