Autocalunnia: definizione
L’autocalunnia è il reato previsto dall'articolo 369 codice penale, che punisce chi si autoaccusa di un reato che non ha commesso, perché mai avvenuto o commesso da altri. Tale fattispecie mira a impedire che l'autorità giudiziaria venga fuorviata nell'attività di persecuzione dei reati.
La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni.
Avv. Carlo Melzi d'Eril
Ordine degli Avvocati di Milano
ACCMS Studio Legale
L’autocalunnia è un reato comune che può essere commesso da chiunque.
Le modalità tipiche di realizzazione del reato sono la dichiarazione, che può essere resa in qualsiasi forma (con scritto anonimo e sotto falso nome), e la confessione resa dinnanzi all'autorità giudiziaria.
Si ritiene ammissibile l'autocalunnia anche in forma implicita, come avviene nel caso in cui un soggetto ritratti un’accusa precedentemente formulata. In tal caso il soggetto deve essere consapevole della verità dell’accusa ritrattata.
L'autocalunniatore deve essere consapevole, oltre che della sua innocenza, del carattere criminoso del fatto di cui si incolpa.
L'autocalunnia è perseguibile d'ufficio. Autorità giudiziaria competente è il tribunale monocratico.
Come tutte le volte che si ha anche solo il sospetto di essere indagati o di avere subito un reato, è consigliabile contattare un avvocato penalista al fine di ricevere chiarimenti sul caso concreto e compiere gli eventuali “passi” che, insieme al legale, venissero giudicati necessari o anche solo opportuni. Più precisamente, e solo per fare un esempio, per valutare se formulare una richiesta alla Procura della Repubblica per essere informati dell’esistenza di procedimenti a proprio carico.