CHE COS'È?
Mancata esecuzione di un ordine del giudice: definizione
Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice è disciplinato dall’art. 388 codice penale ed è inserito tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia, a garanzia che i provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria trovino esecuzione da parte di coloro nei cui confronti i provvedimenti vengono emessi. Trattandosi di un delitto contro l’amministrazione della giustizia, e quindi non di un delitto contro il patrimonio, la fattispecie penalmente rilevante non è l’appropriazione o la volontà dell’appropriazione di beni ma la condotta omissiva dell’ordine impartito dall’Autorità Giudiziaria. La punizione di tale ipotesi delittuosa, mediante l’irrogazione della pena della reclusione o della multa, mira in sostanza a ripristinare l’autorità dello Stato che si assume violata in conseguenza della mancata esecuzione dell’ordine imposto dal giudice. L’esigenza che il legislatore ha inteso soddisfare, con la previsione di tale ipotesi delittuosa, è rafforzare, nell’interesse preminente dell’amministrazione della giustizia, l’efficacia esecutiva delle decisioni del giudice in materie che necessitano di particolare ed immediata tutela per la loro estrema rilevanza sociale (ad es. quella dell’affidamento dei minori e degli incapaci). Per la configurabilità del delitto di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice è richiesta la ricorrenza del dolo nella condotta delittuosa.COME SI FA
L’art. 388 codice penale elenca una serie di condotte delittuose nelle quali si estrinseca il reato in questione, tutte punite con la pena detentiva della reclusione o della pena pecuniaria della multa.
Nella prima parte dell’art. 388 c.p. viene prevista l’ipotesi del compimento di atti fraudolenti volti a non dare adempimento agli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna e, nella seconda, la elusione
di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di
minori o di altri incapaci, ovvero misure cautelari a difesa della
proprietà, del possesso o del credito. Trattasi di due distinte ipotesi
nelle quali, tuttavia, il bene tutelato, comune ad entrambe, è
l'autorità delle decisioni giudiziarie): nella prima occorre un comportamento attivo e commissivo, contrassegnato dal dolo specifico, mentre nella seconda la condotta del reo è libera
ed è sufficiente ad integrare la previsione criminosa il semplice dolo
generico, cioè la coscienza e la volontà di disobbedire al provvedimento
del giudice (Cass. Penale, Sez. VI, sent. n. 8528 del 25-08-1986; Cass.
Penale, Sez. VI, sent. n. 16817 del 01-12-1989). Il provvedimento del
giudice civile può essere costituito, oltre che da una sentenza di condanna, anche da un'ordinanza che sancisca l'adempimento di obblighi civili
di cui è in corso l'accertamento davanti all'autorità giudiziaria.
E’ inoltre previsto che chiunque sottragga, sopprima, distrugga,
disperda o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento
o sequestro giudiziario o conservativo è punito ai sensi dell’articolo
in commento. Stessa sorte toccherà anche al custode di una cosa
sottoposta a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo che
indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio; nonché al
debitore, all’amministratore, direttore generale o liquidatore della
società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario ad indicare
le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di
quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
A seconda delle diverse ipotesi delittuose, ivi contemplate, il
legislatore ha stabilito una diversa durata della reclusione ed un diverso ammontare della pena pecuniaria irrogata.
CHI
Il reato è procedibile a querela della persona offesa dalla
condotta delittuosa. Il termine per la proposizione della querela, per
il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice,
decorre dalla data in cui l'inottemperanza pervenga a conoscenza della
persona offesa. Trattasi di un reato istantaneo che si consuma
nel momento in cui si verifica il primo fatto con il quale si elude
l'esecuzione del provvedimento del giudice - esso può assumere il
carattere di reato permanente solo quando si sia creato uno stato
continuativo ininterrotto, contrario alle prescrizioni del giudice che
può essere fatto cessare dalla volontà del reo.