Omissione di referto: definizione
L'omissione di referto è un reato previsto dal Codice
Penale, che all'articolo 365 stabilisce una multa fino a 516 euro per chi
ritardi o ometta di riferire all'autorità di avere prestato la propria opera o
la propria assistenza, nell'esercizio di una professione sanitaria, in casi che
possono essere considerati come delitti che presuppongono la procedibilità di
ufficio. Perché si configuri il reato la persona non deve semplicemente avere
la qualifica di sanitario, ma deve anche esercitarla in modo legittimo ed
effettivo.
Che cos'è il referto?
Quando si parla di referto ci si riferisce all'atto tipico del medico, il
quale è obbligato a redigerlo - e di conseguenza a trasmetterlo - tutte le
volte che entra in contatto, nell'esercizio della sua professione, con la
conoscenza di avvenimenti che possono presupporre un reato perseguibile di
ufficio. Si tratta di un atto di natura esclusivamente informativa:
ciò non toglie che la legge obblighi a presentarlo. Il referto si differenzia
dal rapporto, che è un atto tramite cui un incaricato di pubblico servizio o un
pubblico ufficiale denunciano un reato (che si tratti di contravvenzione o di
delitto) all'autorità giudiziaria dopo averne avuto notizia a causa o
nell'esercizio del proprio servizio o delle proprie funzioni. La perseguibilità
di ufficio è la conseguenza di specifici reati in seguito ai quali è necessario
avviare un'azione penale non appena si ha notizia del crimine.
1. Quali sono i soggetti che sono obbligati al referto?
Il referto riguarda in modo specifico i medici, gli infermieri, le
ostetriche, i veterinari, i biologi e tutti coloro che esercitano un'attività
sanitaria in qualità di liberi professionisti, così come i
medici pubblici dipendenti che prestano la propria assistenza da privati
effettuando un'attività di tipo certificatorio, un'attività diagnostica o
terapeutica o assistenza nei confronti di terzi.
2. Cosa deve essere riportato all'interno del referto?
Nel referto devono essere specificati il luogo nel quale il medico ha
prestato soccorso, i dati anagrafici della persona che è stata
assistita e tutte le informazioni che permettano di individuare e stabilire con
chiarezza le circostanze in cui il fatto è avvenuto, gli effetti che ha
provocato e quelli che può provocare. Nella denuncia non sono presenti dati
biologici.
3. Che differenza c'è tra omissione di referto e omissione di denuncia?
Come riporta la sentenza numero 51780/2013 della Corte di Cassazione, nel
caso dell'omissione di referto ci si sottrae all'obbligo di riferire che deriva
dall'avere assistito a un fatto che potrebbe presentare i caratteri di un
delitto perseguibile di ufficio, mentre nel caso dell'omissione di
denuncia il fulcro del reato è rappresentato dalla sussistenza di
elementi in grado di indurre un soggetto a identificare la probabilità del
compimento di un reato. In termini più semplici, il medico, incaricato di
pubblico servizio o pubblico ufficiale, è tenuto a denunciare unicamente un
reato per cui è prevista la procedibilità di ufficio solo nel caso in cui gli
risulti che tale reato sia già stato concretamente compiuto, mentre nel caso
del referto è sufficiente che vi sia la possibilità che l'evento rappresenti un
delitto perseguibile di ufficio. Una possibilità che - evidentemente - deve
essere valutata in prima persona e in modo soggettivo direttamente dal
sanitario, in funzione della propria discrezionalità e delle proprie
conoscenze. In questo senso, la responsabilità per un referto è maggiore,
perché il soggetto coinvolto è chiamato a decidere se esso sia necessario
oppure no.