Rivelazione di segreto professionale: definizione
La rivelazione di segreto professionale è un reato previsto dall'articolo 622 del Codice Penale, che stabilisce che chiunque riveli un segreto, in virtù della propria arte, della propria professione, del proprio ufficio o del proprio stato, senza una giusta causa o lo utilizzi per il profitto proprio o per il profitto altrui deve essere punito con una multa da un minimo di 30 a un massimo di 516 euro o con la reclusione fino a un anno nel caso in cui dal fatto possa derivare un nocumento. Il profitto non deve essere per forza di carattere patrimoniale o di natura economica, ma può configurare un vantaggio di qualunque altro genere, che - per altro - non deve essere necessariamente ottenuto. Se il fatto è commesso da un liquidatore, da un sindaco, da chi si occupa della revisione contabile di una società, da un direttore generale, da un amministratore o da un dirigente impegnato nella redazione dei documenti contabili societari, la pena deve essere aggravata.
Qual è l'oggetto della condotta?
Premesso che la rivelazione di segreto professionale è un delitto punibile a querela della persona offesa, l'oggetto della condotta è rappresentato dal segreto professionale, che - secondo alcuni - include anche il segreto giornalistico e il segreto bancario. A proposito di quest'ultimo, al centro dell'attenzione è la professionalità che contraddistingue l'impresa bancaria considerata nel suo complesso.
Che cosa si intende con "giusta causa"?
L'articolo 622 del Codice Penale punisce la rivelazione di un segreto professionale se questa avviene senza una giusta causa, ma non precisa a che cosa corrisponda la giusta causa. Ecco, quindi, che essa non può che essere rimandata a un concetto di giustizia generico: il giudice, pertanto, è tenuto ad analizzare la liceità del comportamento sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista etico, prendendo in esame le ragioni che hanno portato il soggetto a rivelare il segreto.
Qual è la ratio legis?
Lo scopo della legge è quello di proteggere non solo la segretezza, ma anche la libertà dei segreti professionali e l'interesse affinché esse vengano mantenute, per categorie professionali ben specifiche.
Un avvocato penalista.