Omicidio: definizione
L'omicidio rappresenta il delitto nel senso più tradizionale del termine e viene punito in maniera pesante da tutte le legislazioni esistenti, sebbene i tipi di pena per lo stesso tipo di caso possano variare da un ordinamento all'altro. Esso viene regolamentato da alcuni articoli del nostro Codice Penale, differenti a seconda del tipo di omicidio commesso (ad esempio l'omicidio colposo è un reato regolamentato dall'art. 589 del Codice Penale). La caratteristica che accomuna tutte le tipologie di omicidio è chiaramente la provocazione della cessazione della vita di una persona, chiamata anche ''bene protetto''. Nei casi di omicidio avvenuti negli ultimi anni, e di cui i media hanno spesso dato ampio risalto, sorgono molto frequentemente dubbi e dibattiti su una questione in particolare, ovvero l'effettiva considerazione e tutela che il sistema giuridico penale italiano offre nei confronti della vita. La problematica dottrinale in questo caso riguarda la categoria di protezione che viene individuata dalla giustizia e che si divide tra due categorie ben distinte di tutela:
• tutela della vita come
diritto individuale;
• tutela della vita come
interesse collettivo.
In Italia viene sicuramente applicato il secondo concetto, con ricadute pesanti sia per quanto riguarda la laicità di molte questioni rilevanti (prima tra tutte l'eutanasia), sia per quanto riguarda la perseguibilità del reato che non viene meno neanche in caso di ritiro della denuncia da parte dei familiari della persona offesa.
L'omicidio è uno dei reati per i quali non è prevista la querela di parte per poter procedere. Quindi nel momento in cui vi è la notizia di reato, devono essere condotte le indagini, il cui sbocco naturale è la richiesta di rinvio a giudizio, ex art.416 del codice di procedura penale, e che apre la fase processuale. Questa deve essere presentata dal PM al tribunale competente che entro 5 giorni fissa l'udienza. Il giudice in questa fase preliminare può decidere per una sentenza di non luogo a procedere, se ravvisa che non vi siano gli estremi per continuare, può disporre un supplemento di indagini, infine può accogliere la richiesta e rinviare a giudizio. Il giudizio si concluderà con una sentenza di condanna o con una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto. L'assoluzione può essere stabilita anche per insufficienza di prove. Avverso tali provvedimenti è possibile proporre ricorso.
Un caso di omicidio vede il coinvolgimento di un soggetto attivo, che può essere qualsiasi persona; le eventuali conoscenze e qualificazioni specifiche di quest'ultima potrebbero inoltre essere considerate come aggravanti del reato, come nel caso in cui tra i due soggetti vi sia una relazione di parentela. Ci sono dei casi in cui inoltre un soggetto attivo può rendersi protagonista indirettamente di un reato di omicidio e vengono catalogati sotto la categoria di omicidio mediante omissione. Specificatamente queste situazioni vedono un soggetto attivo in una posizione di garanzia, che si riferisce alle situazioni in cui lo stesso soggetto ha un obbligo specifico giuridico nell'impedire una situazione di omicidio, ma si rende negligente nell'adempiere a questo obbligo. Il cosiddetto soggetto passivo è, invece, l'essere vivente, ed in questa categoria rientra anche il feto umano, che subisce il reato.
Per valutare un caso di omicidio e dare la giusta connotazione al reato è necessario instaurare un procedimento penale. Questo vede coinvolto il Pubblico Ministero che rappresenta la parte pubblica all'interno del processo. Infine, viene coinvolto il giudice che in caso di omicidio può avere anche composizione collegiale (Corte d'Assise). Questa è competente per i delitti previsti nell'articolo 5 del c.p.p., tra cui quelli per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore a 24 anni (art.5 c.p.p.).