Interruzione di comunicazioni: definizione
L'interruzione di comunicazioni è un reato disciplinato dall'articolo 617 del Codice Penale, che prevede un periodo di reclusione da un minimo di sei mesi a un massimo di quattro anni per chiunque interrompa una comunicazione tra altre persone, sia che si tratti di una comunicazione telefonica sia che si tratti di una comunicazione telegrafica. A meno che il fatto non costituisca un reato più grave, si deve applicare la stessa pena a chiunque prenda cognizione di una conversazione non diretta a lui in modo fraudolento o a chi, tramite qualunque tipo di mezzo di informazione al pubblico, riveli il contenuto di una conversazione o di una comunicazione, in misura parziale o totale. Si tratta di un reato che può essere punito solo in seguito a querela presentata dalla persona offesa; la procedura d'ufficio è prevista nel caso in cui il reato sia commesso nei confronti di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni o di un pubblico ufficiale (in tal caso la pena prevista va da uno a cinque anni). Anche per chi esercita la professione di investigatore privato in modo abusivo e per i pubblici ufficiali che violano i doveri relativi al proprio servizio o alla propria funzione è previsto un aumento della pena.
Qual è la ratio legis?
Lo scopo di questa disposizione è quello di garantire la segretezza e la libertà delle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Costituzione.