Accattonaggio con minori: definizione
Il reato di accattonaggio con minori fino
a pochi anni fa veniva considerato una contravvenzione, mentre oggi è ritenuto
un delitto. Il riferimento normativo è rappresentato dall'articolo 600 octies
del Codice Penale, secondo il quale chiunque utilizzi una persona con meno di
quattordici anni per mendicare deve essere punito con la reclusione per un
periodo massimo di tre anni, a meno che il fatto non rappresenti un reato più
grave. Il minore non è mai imputabile; il reato si configura
anche nel momento in cui un soggetto consente a un minore affidato alla sua
vigilanza o alla sua custodia o sottoposto alla sua autorità di mendicare o
permette ad altre persone di usare il minore per mendicare.
Che cosa si intende per accattonaggio?
La mendicità, cioè l'accattonaggio,
rappresenta la pratica attraverso la quale si chiede l'elemosina in luoghi
pubblici come parchi, piazze o strade. In passato il nostro Codice Penale
prevedeva l'arresto per chiunque venisse sorpreso a mendicare in un luogo
pubblico. Nel tempo, però, le norme sono cambiate: la sentenza n. 51 del 1959
della Corte Costituzionale, per esempio, ha sancito che la norma che prevedeva
l'arresto non potesse essere compatibile con la Carta, che all'articolo 38
stabilisce che l'assistenza privata è lecita. Nel 1995 è arrivata una sentenza
ulteriore, che ha definito illegittimo dal punto di vista costituzionale il
primo comma dell'articolo 670: in particolare, la richiesta di elemosina è
stata definita lecita a condizione che rappresenti una richiesta legittima di
solidarietà umana che non comprometta la tranquillità pubblica e
l'ordine pubblico e che faccia leva sul sentimento della carità.
1. Quando l'accattonaggio con minori si trasforma in maltrattamento?
I maltrattamenti in famiglia rappresentano un reato
previsto dall'articolo 572 del Codice Penale: ebbene, il ricorso ai minorenni
per l'accattonaggio può essere considerato come un
maltrattamento nel caso in cui i minori non frequentino la
scuola per andare a chiedere l'elemosina, ma anche per i neonati che sono
tenuti in strada al freddo, che non sono nutriti in maniera adeguata o che non
sono sorvegliati. In termini pratici, chi tiene semplicemente in braccio un
neonato e chiede l'elemosina non compie un reato, e al tempo stesso non mette
in atto una condotta finalizzata a suscitare sentimenti di pietà in maniera
fraudolenta nelle altre persone.
2. Le normative nazionali e le normative locali possono essere in contrasto?
A livello comunale, i sindaci hanno la possibilità di
produrre ordinanze con le quali l'accattonaggio venga vietato
in maniera esplicita: chi non rispetta la regola può essere costretto a pagare
una sanzione amministrativa. Va detto, però, che la Corte Costituzionale in più
di un'occasione ha considerato non legittime le ordinanze che regolamentano
temi la cui pertinenza spetta al legislatore nazionale, non solo perché c'è già
il Codice Penale a prevedere sanzioni, ma anche perché tali
materie spesso hanno a che fare con la sfera costituzionale delle libertà
individuali e dei diritti soggettivi.
3. Cosa succede a una persona che impiega un minore di 14 anni per l'accattonaggio?
Nel caso in cui la persona possa essere identificata
in maniera sicura direttamente in strada, gli atti necessari per la
comunicazione di notizia di reato possono essere compilati direttamente in
strada e consegnati alla persona stessa, in quanto per questo tipo di reato è
prevista solo la denuncia a piede libero, ma non l'arresto in flagranza.