Accattonaggio con minori: definizione
Il reato di accattonaggio con minori fino a pochi anni fa veniva considerato una contravvenzione, mentre oggi è ritenuto un delitto. Il riferimento normativo è rappresentato dall'articolo 600 octies del Codice Penale, secondo il quale chiunque utilizzi una persona con meno di quattordici anni per mendicare deve essere punito con la reclusione per un periodo massimo di tre anni, a meno che il fatto non rappresenti un reato più grave. Il minore non è mai imputabile; il reato si configura anche nel momento in cui un soggetto consente a un minore affidato alla sua vigilanza o alla sua custodia o sottoposto alla sua autorità di mendicare o permette ad altre persone di usare il minore per mendicare.
Che cosa si intende per accattonaggio?
La mendicità, cioè l'accattonaggio, rappresenta la pratica attraverso la quale si chiede l'elemosina in luoghi pubblici come parchi, piazze o strade. In passato il nostro Codice Penale prevedeva l'arresto per chiunque venisse sorpreso a mendicare in un luogo pubblico. Nel tempo, però, le norme sono cambiate: la sentenza n. 51 del 1959 della Corte Costituzionale, per esempio, ha sancito che la norma che prevedeva l'arresto non potesse essere compatibile con la Carta, che all'articolo 38 stabilisce che l'assistenza privata è lecita. Nel 1995 è arrivata una sentenza ulteriore, che ha definito illegittimo dal punto di vista costituzionale il primo comma dell'articolo 670: in particolare, la richiesta di elemosina è stata definita lecita a condizione che rappresenti una richiesta legittima di solidarietà umana che non comprometta la tranquillità pubblica e l'ordine pubblico e che faccia leva sul sentimento della carità.
Un avvocato penalista.
