Schiavitù: definizione
La schiavitù in Italia è un reato previsto dall'articolo 600 del Codice Penale punito con la reclusione da un minimo di otto anni a un massimo di venti anni per chiunque costringa una persona all'accattonaggio, a prestazioni sessuali, a prestazioni lavorative o comunque all'esecuzione di attività illecite che implichino uno sfruttamento. Lo stesso reato si concretizza nel momento in cui su una persona vengono esercitati dei poteri che corrispondono al diritto di proprietà, viene ridotta o mantenuta in uno stato di soggezione continuativa o viene obbligata a sottoporsi al prelievo di organi.
Come si attua la schiavitù?
La riduzione di una persona in uno stato di soggezione e il suo mantenimento in tale condizione si verificano nel momento in cui si mette in pratica questa condotta con l'abuso di autorità, con l'inganno, con le minacce, con la violenza o approfittando di una situazione di necessità, di inferiorità psichica, di inferiorità fisica o di vulnerabilità della vittima. Lo stesso evento si materializza anche quando vengono promesse o concesse delle somme di denaro o vengono offerti dei vantaggi a persone che hanno autorità sulla vittima. Nel caso in cui la schiavitù sia compiuta con lo scopo di sfruttare la prostituzione o di sottoporre la vittima a un prelievo di organi, la pena viene aumentata da un minimo di un terzo a un massimo della metà. Lo stesso accade se a essere ridotti in schiavitù è un soggetto che non ha ancora compiuto diciotto anni.
Un avvocato penalista.
