Istigazione o aiuto al suicidio: definizione
L'istigazione o aiuto al suicidio è un reato previsto dall'articolo 580 del Codice Penale, che prevede la punizione con la reclusione da cinque a dodici anni per chiunque agevoli l'esecuzione del suicidio di un'altra persona (in qualunque modo lo si faccia), o comunque rafforzi il proposito altrui o induca una persona a suicidarsi. Tale periodo di reclusione è stabilito unicamente nel caso in cui il suicidio si verifichi; se, invece, il suicidio non si verifica, il periodo di reclusione previsto va da un minimo di uno a un massimo di cinque anni. Diverso è il caso in cui dal tentativo di suicidio scaturisca una lesione personale grave o gravissima: in questa eventualità si fa riferimento al reato correlato. L'agevolazione al suicidio viene considerata tale anche nel caso in cui si concretizzi in un'omissione, ma solo se il soggetto è vincolato a un obbligo giuridico di evitare che l'evento si verifichi.
Qual è la ratio legis?
Lo scopo di tale dispositivo è quello di tutelare l'interesse pubblico, dal momento che il bene della vita è indisponibile (anche se il suicidio non viene punito nell'ordinamento penale italiano).
Un avvocato penalista.