Ritorsione e provocazione: definizione
Il dispositivo dell'articolo
599 del Codice Penale stabilisce,
in tema di ritorsione e provocazione, che non possa
essere punito chi si sia reso protagonista di una diffamazione se ciò è
avvenuto a causa di uno stato d'ira che è stato determinato da un fatto
ingiusto. I campi applicativi della ritorsione e della provocazione sono distinti: la prima ha a che fare
unicamente con il delitto di ingiuria e fa riferimento alle offese reciproche;
la seconda, invece, ha a che fare sia con il delitto di ingiuria che con quello
di diffamazione, non stabilendo quale sia il fatto ingiusto che può aver
portato allo stato d'ira. Non solo: la ritorsione e la provocazione si differenziano anche in base alle
modalità con cui i loro effetti si dispiegano. La causa di non punibilità della
prima, infatti, deriva da una valutazione del giudice del tutto discrezionale,
e si può applicare o a uno solo o a tutti e due i soggetti. Nel caso di una provocazione,
invece, l'autore del fatto rilevante penalmente può non essere punito
indipendentemente dalle valutazioni del giudice.
Quali sono le modalità applicative della ritorsione?
Essa non può essere ritenuta un motivo di giustificazione per
ciò che concerne la discrezionalità applicativa del giudice: è necessaria la
reciprocità, il che vuol dire che le offese devono essere interdipendenti.
Quali sono le modalità applicative della provocazione?
La provocazione può essere considerata una circostanza
di esclusione della pena o una circostanza attenuante che può essere applicata
a chi compie un delitto a causa di uno stato d'ira che è dovuto a un fatto
ingiusto.
1. Qual è la struttura della provocazione?
Sia nel caso in cui venga considerata come causa di esclusione
della pena, sia nel caso in cui venga considerata come circostanza attenuante,
la struttura della provocazione rimane sempre la stessa, dal momento
che è legata al compimento di un fatto connesso al fatto ingiusto altrui. Non è
detto che quest'ultimo debba essere per forza un fatto illecito dal punto di
vista penale: si può trattare, infatti, semplicemente di un fatto che viene
percepito come ingiusto dal punto di vista sociale.
2. Che rapporti ci sono tra la ritorsione e la provocazione?
Si può parlare di profili di reciproca intersezione tra la ritorsione e la provocazione, anche se la
dottrina è divisa in materia: una parte, infatti, propende per ritenere sempre
applicabile la scriminante della provocazione, mentre la ritorsione è applicabile in caso di ingiurie
reciproche sono se il giudice ne vede i presupposti; un'altra parte, invece,
considera che nel caso in cui il fatto ingiusto che provochi lo stato d'ira sia
un'ingiuria non si possa parlare di provocazione ma di ritorsione.
3. Quando si applica la scriminante della provocazione?
Il presupposto di applicazione della scriminante, in base al
secondo comma dell'articolo 599, è che la diffamazione o l'ingiuria vengano
compiute immediatamente dopo il verificarsi del fatto ingiusto, anche se la
giurisprudenza ha ampliato lo sguardo, inserendo nella casistica anche le
diffamazioni a mezzo stampa, per le quali - ovviamente - non si può configurare
neppure in astratto l'immediatezza di una reazione. In alcuni casi, comunque,
la scriminante della provocazione può essere applicata anche se il fatto
delittuoso è rivolto in direzione di un soggetto che non è lo stesso che ha
compiuto il fatto in giusto, sempre che tra questi possa essere considerato il
mandante del responsabile.