Offese: definizione
Le offese rientrano, a livello penale, nel concetto di ingiuria, un delitto previsto dall'articolo 594 del codice penale, secondo il quale deve essere punito con una multa fino a 516 euro o con un periodo di reclusione fino a sei mesi chiunque offenda il decoro o l'onore di una persona presente o attraverso scritti, disegni, una comunicazione telefonica o telegrafica. Nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto specifico, la multa raddoppia, così come il periodo massimo di reclusione. Se l'offesa è compiuta davanti a più persone, è previsto un ulteriore aumento della pena.
Come si integra il reato di diffamazione?
Le offese possono anche integrare il reato di diffamazione: in questo caso, però, per l'attuarsi del delitto è indispensabile che il messaggio offensivo raggiunga non meno di due persone, che non devono per forza essere insieme. Ecco perché non è diffamazione l'offesa rivolta nei confronti di una persona non presente se ci si trova di fronte a un interlocutore solo (ciò non toglie che, nel caso in cui questo evento si dovesse verificare, il soggetto offeso avrebbe comunque la possibilità di formulare in ambito civile una domanda di risarcimento del danno a causa della lesione della sua immagine). Mentre per la diffamazione la presenza di più di due persone è una condizione indispensabile, per l'ingiuria tale circostanza costituisce semplicemente un'aggravante.
Un avvocato penalista.
