Offese: definizione
Le offese rientrano, a livello penale, nel
concetto di ingiuria, un delitto previsto dall'articolo 594 del
codice penale, secondo il quale deve essere punito con una multa fino a 516
euro o con un periodo di reclusione fino a sei mesi chiunque offenda il decoro
o l'onore di una persona presente o attraverso scritti, disegni, una
comunicazione telefonica o telegrafica. Nel caso in cui l'offesa consista
nell'attribuzione di un fatto specifico, la multa raddoppia, così come il
periodo massimo di reclusione. Se l'offesa è compiuta davanti a più persone, è
previsto un ulteriore aumento della pena.
Come si integra il reato di diffamazione?
Le offese possono anche integrare il reato di diffamazione:
in questo caso, però, per l'attuarsi del delitto è indispensabile che il
messaggio offensivo raggiunga non meno di due persone, che non devono per forza
essere insieme. Ecco perché non è diffamazione l'offesa rivolta nei confronti
di una persona non presente se ci si trova di fronte a un interlocutore solo
(ciò non toglie che, nel caso in cui questo evento si dovesse verificare, il
soggetto offeso avrebbe comunque la possibilità di formulare in ambito civile
una domanda di risarcimento del danno a causa della lesione della sua
immagine). Mentre per la diffamazione la presenza di più di due persone è una
condizione indispensabile, per l'ingiuria tale circostanza costituisce
semplicemente un'aggravante.
1. Che differenza c'è tra l'ingiuria e la diffamazione?
L'ingiuria è un reato che compromette il decoro e
l'onore di una persona, mentre la diffamazione compromette la sua
reputazione. Il decoro riguarda il rispetto di cui è degno ogni essere umano,
mentre l'onore ha a che fare con le qualità che contribuiscono a definire il
valore di una persona; la reputazione, invece, è il complesso
dell'identità individuale di una persona, che è rappresentato dal suo
patrimonio professionale, dal suo patrimonio ideologico, dal suo patrimonio
sociale, dal suo patrimonio religioso, dal suo patrimonio politico e dal suo
patrimonio intellettuale. L'ingiuria e la diffamazione, dunque, derivano da
offese differenti e complementari che intercettano il buon nome di una persona
sia a livello sociale che a livello individuale. Ecco perché la differenza più
importante tra i due delitti va individuata nella presenza o meno del soggetto
interessato al compiersi degli stessi: in altri termini, se la persona
offesa è presente si configura un'ingiuria, mentre se la persona
offesa non è presente si configura una diffamazione.
2. Come si può stabilire se un'espressione sia offensiva o meno?
I reati di ingiuria e di diffamazione sono considerati molto
complessi proprio per la difficoltà di definizione delle offese. La sentenza n.
30956 del 2 luglio del 2010 della Cassazione, per esempio, sottolinea che
esistono delle espressioni che devono essere ritenute oggettivamente
offensive in qualunque contesto, a causa dell'intrinseca carica di
dileggio e di disprezzo che le caratterizza e per la riconoscibile o manifesta
volontà di umiliare il destinatario; ma, d'altro canto, la stessa Cassazione
con la sentenza n. 10188 del 16 febbraio del 2011 precisa che non è detto che
ciascuna espressione pungente o forte che susciti disappunto nel destinatario
sia da considerarsi in automatico come offensiva e quindi penalmente rilevante.
Ciò vuol dire che la sensibilità della parte offesa, o presunta
tale, non può determinare la sussistenza di un reato. Ecco perché non bisogna
valutare l'effetto della presunta offesa sulla persona, ma solo il suo
significato sociale.