Lesione personale: definizione
Il reato di lesione personale è disciplinato dall'articolo 582 codice penale e rappresenta un delitto contro la persona dalla cui lesione deve derivare una malattia nel corpo o nella mente. Nel nostro ordinamento è previsto anche il reato di lesione personale colposa disciplinato dall'articolo 590 codice penale, il quale è differente rispetto al reato di lesione personale in virtù dell'elemento soggettivo considerato che nel reato: all'art 582 cp viene richiesto il dolo generico o eventuale, mentre nella fattispecie penale di cui all'art 590 cp il responsabile risponde a titolo di colpa.
Come si constata la lesione personale secondo l'articolo 582 codice penale? Dal fatto commesso da una persona (responsabile) deve derivare una malattia nel corpo o nella mente di altra persona (persona offesa) e si concretizza il reato di lesioni personali.
Si evidenzia che non costituisce malattia ai fini della sussistenza del reato in esame l'alterazione anatomica alla quale non si accompagna una riduzione apprezzabile della funzionalità; pertanto, dalla lesione inflitta alla persona offesa deve derivare un'alterazione anatomica con sensazione dolorosa, con incidenza e riduzione sulla funzionalità e che importi un processo di reintegrazione sia pure di breve durata.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le seguenti situazioni di alterazione anatomica e fisiologica che costituiscono malattia nel corpo così come intesa dall’articolo 582 codice penale: le principali sono le ferite e le fratture, ma anche la contusione escoriata costituisce malattia perché lede il tessuto cutaneo, non si esaurisce in una sola sensazione dolorosa, ma importa un'alterazione patologica dell'organismo; gli ematomi costituiscono malattia ai fini delle lesioni personali anche se determinano alterazioni anatomiche di minima rilevanza; l'alterazione del sistema nervoso con cefalee, senso di ronzio all'orecchio, riflessi torbidi, irritabilità, senso di sfiducia, insonnia, tremore alle mani, malinconia.
Per malattia nella mente si intende offuscamento totale/parziale, disordine totale/parziale, eccitamento, depressione, indebolimento, inerzia nell'attività psichica, il tutto con effetto permanente o temporaneo anche se brevissimo, come lo svenimento o lo shock o qualsiasi menomazione parziale dell'intelligenza, della volontà o della memoria.
Il responsabile risponde del reato previsto dall'articolo 582 codice penale se è commesso con dolo generico o eventuale, mentre risponde del reato previsto dall'art 590 cp se è commesso con colpa.
Il responsabile del reato di cui all'art 582 cp è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni, salvo il caso in cui ricorrono circostanze aggravanti; mentre l'art 590 cp prevede la reclusione fino a mesi 3 oppure la multa fino a € 309,00, salvo i casi di lesione grave oppure gravissima oppure per fatti commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
17/03/2012 21:05:48
da una lite con un parente ho una frattura masile ematomi ed esoriazioni in diverse parti del corpo,e sono dovuto ricorrere al lo psichiatra con cure anti depressive, e stati d'ansia e insonnia, più 5 giorni di malattia datemi dall'ospedale,e continuata con il medico di casa,oltre 20 giorni di malattia,ed io sono anziano e anche invalido. Ho anche un testimone.si puo richiedere un risarcimento economico,all'agressore,peraltro gratuito,ci dobbiamo presentare fra poco dal giudice di pace,fino a quando si puo richiedere di risacimento,economico. Mi potete consigliare? grazie.
19/03/2012 16:49:52
Buongiorno Sig. Carmelo, suppongo che quando Lei comunica che deve presentarsi dal giudice di pace ritengo che si riferisca al giudice di pace sezione penale e, dunque, risulta pendente un procedimento penale nei confronti del responsabile; in tale situazione Lei potrà costituirsi parte civile è richiedere il risarcimento del danno nel procedimento penale. Per la costituzione di parte civile è necessaria l'assistenza di un Avvocato. In caso di mancata costituzione, Lei potrà partecipare al procedimento nella qualità di parte offesa ma non può formulare richieste di risarcimento danni, le quali potranno essere azionate in sede civile con un autonomo giudizio civile ed in base al valore del quantum sempre con l'assistenza di un Avvocato. Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in 5 anni dal fatto ma se scaturisce un'ipotesi di reato si applica il termine di prescrizione penale.
24/04/2012 12:17:14
Egr. Avv.
A marzo 2005, ho avuto una discussione verbale con un individuo che furbamente, dopo il litigio, si è recato al P.S. dichiarando di essere stato aggredito facendosi dare 4 gg. di riposo e successivamente denunciandomi. Sono stato iscritto nel registro delle notizie di reato (art. 582 c.p.) in data 18/04/2005.
Il processo, per varie vicissitudini, allo stato attuale instaurato presso il GdP, non è ancora iniziato. La domanda che pongo è la seguente:
Va attuata la vecchia prescrizione (cinque anni) o la nuova prescrizione (L. ex Cirielli) che prevede anni 6 + 1 anno e sei mesi se vi sono stati atti interruttivi.
Il presunto reato è stato "commesso" in data antecedente all'entrata in vigore della legge ex Cirielli.
Certo di un riscontro in merito, porgo distinti saluti.
e-mail: ngiardinetto@yahoo.it
26/04/2012 08:59:59
Buongiorno Sig. Nello, il termine di prescrizione che viene applicato è quello più favorevole per il reo. Dunque il termine di prescrizione per il reato ex art. 582 c.p. era di anni 5, salva l'interruzione con l'aumento sino alla metà; mentre a seguito della L. ex. Cirelli il termine di prescrizione corrisponde al massimo della pena edittale MA non inferiore a 6 anni e se vi è interruzione c'è un aumento non più superiore di un quarto.
Nel suo caso il termine di prescrizione risulterebbe uguale in caso di interruzione del termine ordinario di prescrizione, in caso contrario potrebbe chiedere l'applicazione del termine previsto prima della Legge ex. Cirelli.
Quanto sopra fatte salve tutte le riserve e gli approfondimenti del caso, derivanti e dipendenti dagli atti processuali.
Distinti saluti.
Avv. Amerigo Motta
26/04/2012 09:58:14
Grazie per la risposta. Il processo ha subito alcune interruzioni per vari motivi (sciopero avv. mancate notifiche etc.). Da quanto ho capito, essendoci state varie interruzioni, i tempi di prescrizione in ogni caso risulterebbero essere eguali, vale a dire anni 7 e 1/2 prima o dopo l'entrata in vigore della L. ex Cirelli.
27/06/2012 10:52:47
Buongiorno,
in caso di lesioni colpose (persona offesa da ictus, e per questo impossibilitata a scrivere ed a parlare),
come si introduce un processo penale?
Vi ringrazio molto.
Cordiali saluti.
21/07/2012 15:15:15
Ho una parente (con malattia psichica) che é ricoverata in comunità protetta, da 5 mesi. Durante questo periodo non ha mai potuto ricevere visite e telefonate, se non dal marito. A seguito di questo ha maturato depressione. E' configurabile il reato di lesione personale?
Grazie
21/07/2012 15:27:18
Nel quesito appena inviato, desideravo sapere se é rinvenibile il reato di lesione personale (non di violenza privata).
Grazie.