Condominio canna fumaria: definizione
Da un punto vista strutturale, la canna fumaria è un
elemento atto a convogliare all’esterno, espellendoli, i fumi derivanti da una
combustione generata all’interno di una unità immobiliare.
Da un punto di vista squisitamente giuridico, la canna
fumaria, se posta in seno ad un contesto condominiale, viene, invece, in
rilievo quale elemento di discordia e fonte di contrasto.
Vicinitas est mater discordiarum, erano soliti dire i latini
che, in qualche modo, già avevano compreso la difficoltà insite nei rapporti
discendenti dalle comunioni.Ironia a parte, alla canna fumaria sono riconducibili le
seguenti questioni:
- Titolarità della proprietà
- Ripartizione delle spese
- Liceità di una canna fumaria di proprietà
esclusiva
Quanto alla prima questione, secondo alcuni sulla scorta della
previsione operata all’articolo 1117 del nostro Codice Civile, la canna fumaria
dovrebbe essere considerata parte comune per presunzione di legge.
Secondo altri la previsione citata non darebbe luogo ad
alcuna presunzione di legge.
Prescindendo di entrare nel merito di questa annosa diatriba
dottrinale e giurisprudenziale, in questa sede si ritiene opportuno precisare,
piuttosto, che la canna fumaria – come ogni altra elemento potenzialmente
comune del condominio – è da considerarsi comune salvo diverso titolo.
Il diveso titolo può essere costituito dal regolamento
contrattuale o dal complesso degli atti di acquisto delle singole unità
immobiliari o anche dall'usucapione.
Costituisce titolo diverso idoneo ad escludere la titolarità
comune della canna fumaria, se la stessa serva per le sue caratteristiche
strutturali soltanto all'uso e al godimento di una parte dell'immobile oggetto
di un autonomo diritto di proprietà.
Ciò anche qualora sia ricavata nel vuoto di un muro comune.
La seconda questione è intimamente connessa alla titolarità
della proprietà della canna fumaria. Ovvio che le voci di spesa afferenti
all’elemento in questione verranno ripartite fra tutti i comunisti.
Qualora sia di proprietà esclusiva opererà il dettato 2° comma
del 1123 Codice Civile.(“… sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno
può farne.”)
Quanto al terzo aspetto è in astratto contemplata la
possibilità che uno dei comproprietari realizzi una canna fumaria da asservire
all’esclusivo uso della sua unità immobiliare non alteri la destinazione della
cosa comune e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso.