Compravendita trattative: definizione
La conclusione del contratto è preceduta dalla fase di trattative preordinate a fissare le condizioni dell'affare in vista del raggiungimento dell'accordo. Le parti in questa fase si trovano a negoziare il contenuto dell'accordo e a svolgere eventuali accertamenti tecnici e legali necessari ed opportuni ai fini di valutare la convenienza dell'affare.
Così le parti si scambiano reciprocamente richieste di informazioni, inviti a trattare, offerte, controfferte e chiarimenti: il tutto finalizzato a una dichiarazione congiunta del consenso.
Nel corso dello svoglimento delle trattative le parti conservano la libertà di decidere se vincolarsi o meno, di procedere fino alla conclusione o recedere dalla trattativa, anche revocando proposta e accettazione già manifestate.
Tuttavia la libertà di azione è limitata ad un comportamento leale e onesto che ciascuna parte potrà pretendere dall'altra.
Il codice impone espressamente alle parti, nello svolgimento delle trattative, il dovere di comportarsi secondo buona fede e il rispetto dei canoni della lealtà e correttezza (art. 1337 c.c.).
La buona fede oggettiva o contrattuale impone ai contraenti di comportarsi secondo correttezza e lealtà in tutte le fasi precontrattuali.
La violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede è causa di responsabilità precontrattuale, esponendo il trasgressore ad un azione di risarcimento dei danni sofferti da controparte.
Il termine di prescrizione di un azione di responsabilità precontrattuale è di 5 anni dal momento in cui si è verificato il danno.
Le trattative contrattuali sono le manifestazioni di volontà delle parti preordinate alla conclusione del contratto. Esse sono caratterizzate dalla c.d. proposta ed accettazione, le quali sono dichiarazioni di volontà provenienti da ogni singola parte destinate a fondersi in un'unica volontà: la volontà contrattuale.
La proposta espone quindi il proponente all'accettazione dell'altra parte, nel senso che, una volta fatta la proposta, se l'altra accetta, il contratto si conclude. Secondo il codice civile, infatti, il contratto si conclude nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione di controparte.
Per valere quale proposta la dichiarazione di chi offre la conclusione del contratto deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che si intende concludere (in mancanza si avrà invito a proporre).