Rogito: definizione
Si definisce rogito l’atto pubblico di compravendita di un immobile: sancisce il passaggio di proprietà di un immobile dal venditore al compratore.
L’art.1350 del Codice Civile stabilisce le modalità con cui deve essere preparato un rogito e i suoi principali ed indispensabili contenuti: tale atto deve infatti necessariamente avere le seguenti fondamentali caratteristiche:
- deve avere forma scritta- essere preparato e certificato da un notaio
- riportare i dati anagrafici e identificativi sia del venditore che del compratore
- deve contenere i dati identificativi (estremi catastali) dell’immobile oggetto di compravendita
- deve indicare l’importo di vendita del bene e le modalità di pagamento
- deve evidenziare l’esistenza eventuale di servitù attive/passive e/o altri gravami.
- deve riportare gli estremi di: certificato di agibilità, dichiarazioni di conformità degli impianti, attestato di certificazione energetica, asseverazione di conformità edilizia (solo nel caso di edifici esistenti)
- deve essere trascritto e registrato presso la Conservatoria dei Registri dei Beni Immobiliari
La scelta del notaio (che per legge è garante dell’identità dei contraenti presenti) solitamente per legge spetta all’acquirente in quanto rappresenta persona di sua fiducia, ma in caso di acquisto di nuova costruzione da impresa in edificio a più unità immobiliari (condominio) spesso è quest’ultima a nominarlo per ragioni di comodità di preparazione degli atti e degli allegati: tale scelta può talvolta essere anche conveniente per l’acquirente in quanto vengono stabilite delle parcelle agevolate. Le spese relative all’atto e alla sua registrazione rimangono sempre a carico dell’acquirente, salvo diversi accordi tra le parti.
E’ importante sapere anche che negli ultimi anni è fatto obbligo di indicare nell’atto l’eventuale intervento di un mediatore immobiliare e l’avvenuta liquidazione della sua parcella.
La parte venditrice deve consegnare:
- copia del documento di identità in corso di validità
- copia dell'eventuale estratto di matrimonio (ove si evince il regime patrimoniale in vigore tra i coniugi)
- estremi catastali dell'immobile oggetto di compravendita (solitamente sono sufficienti numero di foglio mappale e subalterni poichè le visure le fa direttamente il notaio mediante collegamento telematico)
- visura camerale nel caso di persona giuridica
- Asseverazione di Conformità Edilizia in caso di edificio esistente
(preparato e sottoscritto da tecnico abilitato)
- Certificato di Agibilità o di avvenuto deposito della richiesta del CdA (in caso di nuove costruzioni)
- Dichiarazioni di Conformità degli Impianti (ex Legge 46/90)
- Attestato di Certificazione Energetica
la parte acquirente deve consegnare:
- copia del documento di identità in corso di validità
- copia dell'eventuale estratto di matrimonio (ove si evince il regime
patrimoniale in vigore tra i coniugi)
- visura camerale nel caso di persona giuridica
Nell' atto devono essere indicati chiaramente anche gli estremi di costituzione di mutuo o di altra forma di finanziamento necessario per l'acquisto dell'immobile, e di eventuale costituzione di ipoteca sul bene.
Il rogito viene sottoscritto dalle parti davanti al notaio il quale poi provvede alla sua registrazione e trascrizione presso gli Uffici della Conservatoria e comunica l'avvenuta cessione del bene alla Questura della provincia di competenza territoriale ove si trova il bene oggetto di vendita (per le norme in vigore sull'antiriciclaggio e antimafia) oltre a comunicare presso l'Ufficio del Catasto di competenza l'avvenuta cessione del bene (Voltura Catastale)
- NOTAIO: professionista abilitato ed iscritto ad apposito ordine professionale, il quale si pone come figura garante dell'identità dei contraenti e della legittimità del contenuto dell'atto medesimo. Egli viene anche indicato come ROGANTE;
- VENDITORE: persona fisica o giuridica che cede il bene;
- ACQUIRENTE: persona fisica o persona giuridica che compra/acquista il bene.
13/10/2013 18:22:07
ho il diritto di prelazione su una casa con il terreno confinante con la mia casa?
14/10/2013 20:56:21
Il diritto di prelazione è riservato a coloro che godono dei diritti reali di godimento sul bene posto in vendita ed eventuale al conduttore qualora specificato all'interno delle clausole contrattuali di locazione dell'immobile.
Nel suo caso il solo confine di proprietà adiacente non costituisce diritto di prelazione ma può tuttavia esercitare il suo diritto di offerta di acquisto quale confinante interessato all'acquisto.
27/01/2014 11:09:19
Salve, sto per acquistare un appartamento senza contrarre mutuo bancario ma utilizzando un prestito infruttifero di un amico; potrebbe cortesemente indicarmi se ci sono delle specifiche clausole o indicazioni da inserire nell'atto? Ci sono atti accessori da stipulare per la tutela di entrambi anche a livello di controlli fiscali?
27/01/2014 18:22:08
Buonasera
la materia relativa ai prestiti infruttiferi e loro regolamentazione legale e fiscale vede diversi aspetti da considerare.
Nel caso del prestito infruttifero per acquisto di immobile, il debitore e il creditore devono recarsi da un notaio e sottoscrivere una scrittura registrata nella quale vengono stabilite modalità e tempi di restituzione del prestito medesimo.
Il notaio in seconda battuta citerà nell'atto notarile di compravendita gli estremi della registrazione della scrittura e un breve sunto del suo contenuto al fine di rendere edotte le parti (venditore e acquirente) della provenienza dei fondi necessario all'acquisto dell'immobile.
Ai fini fiscali l'acquirente è tenuto a conservare tutte le ricevute di restituzione del prestito al fine di dimostrare che di tale natura si tratta e non di donazione di denaro.
05/02/2014 17:10:21
Sto acquistando un appartamento di NUOVA COSTRUZIONE.
Il certificato si agibilita' e' necessario per il rogito??? devo pretenderlo o e' sufficiente citare gli estremi della richiesta al comune?? Grazie
06/02/2014 13:08:31
Buongiorno
per rogitare una unità immobiliare di nuova costruzione è sufficiente citare nell'atto notarile gli estremi di avvenuto deposito della Richiesta del certificato medesimo. Nello stesso atto il Venditore si impegna a seguire l'iter di rilascio del medesimo.
Trascorsi 90 giorni dalla richiesta il Comune di riferimento al quale è stata depositata la richiesta, salvo diverse comunicazioni, deve essere pronto a rilasciare copia cartacea del medesimo certificato.
Arch. Silvia Cipelli
19/03/2014 08:51:37
salve
in qualità di ACQUIRENTE posso pretendere per l'acquisto di un laboratorio C3 di vecchia costruzione (penso 1940) la licenza di costruzione ?
Tale documento può essere vincolante per il rogito ? (io lo pretendo).
Anche il certificato di agibilità può essere a mio favore vincolante ?
grazie
ALberto
19/03/2014 11:39:27
Buongiorno
le nuove disposizioni di legge prevedono che per la sottoscrizione di atto di compravendita di un immobile è necessario allegare all'atto un'Asseverazione di Conformità Edilizia rilasciata e sottoscritta da un tecnico abilitato.
Tale documento deve riportare i dati catastali dell'immobile, gli estremi delle licenze edilizie e del Certificato di Agibilità del fabbricato.
Il tecnico incaricato ha l'OBBLIGO di verificare la corrispondenza tra lo stato di fatto, la planimetria catastale e relativa categoria assegnata compatibile con la destinazione d'uso dell'immobile, così come la presenza e conformità con i titoli abilitativi e relativa agibilità.
Laddove venga riscontrata la NON conformità tra i dati richiesti il notaio o l'acquirente sono legittimati a richiedere al venditore di regolarizzare la posizione NON conforme dell'immobile prima di procedere alla sottoscrizione dell'atto: in tal caso alla fine delle pratiche di regolarizzazione (ossia SCIA in sanatoria con relativo rilascio di nuovo certificato di agibilità ed eventuale correzione della scheda catastale) verrà rilasciata una nuova Asseverazione di Conformità Edilizia da allegare all'atto notarile.