Compravendita garanzia per evizione: definizione
La
garanzia da evizione fa riferimento non già alla condizione materiale della cosa venduta (come avviene nella
garanzia per vizi), bensì alla condizione giuridica della medesima.
In altri termini, con la garanzia per l’evizione il venditore assume su di sé il rischio che il compratore subisca la privazione o la limitazione del diritto acquistato per effetto di diritti preesistenti che terzi vantano sul bene venduto o su parte di esso e/o di azioni o iniziative stragiudiziali che abbiano a proporre per la relativa tutela ovvero che il compratore sia limitato nel godimento del diritto acquistato per effetto di diritti reali minori o di diritti di godimento di terzi (vedi gli articoli 1483, 1484 e 1489 codice civile).
Nel caso in cui l’acquirente subisca la privazione del bene (cosiddetta evizione totale) il venditore sarà tenuto a rimborsargli il prezzo e le spese (sostenute per la vendita e per la manutenzione del bene), nonché i frutti che egli sia stato tenuto a restituire al terzo che sia stato riconosciuto proprietario del bene (o di parte di esso) (vedi gli articoli 1483 e 1479 codice civile); il tutto oltre al risarcimento del danno.
Ove il compratore subisca l’evizione parziale ovvero nel caso in cui il bene venduto sia gravato da diritti o oneri reali o da diritti personali di godimento di terzi, il compratore avrà la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno quando si debba ritenere, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti potrà chiedere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno (vedi gli articoli 1484, 1489 e 1480 codice civile).
Le parti possono limitare o escludere la garanzia per l’evizione ma il venditore, in caso di evizione, sarà tenuto sempre a rimborsare il prezzo e le spese fatte per la vendita .
In ogni caso la garanzia per l’evizione opera ove l’evizione sia dovuta a fatto proprio del venditore ed è nullo ogni patto contrario (vedi l’articolo 1487 codice civile).
Avv. Luca Amati
Ordine degli Avvocati di Milano
Studio Legale Amati, Biavaschi e Associati
La garanzia per evizione opera automaticamente?
Sì, in quanto costituisce una delle obbligazioni principali in capo al venditore; può essere convenzionalmente diminuita o esclusa.
Quali sono le differenze tra la garanzia per vizi e la garanzia per evizione?
La garanzia per vizi fa riferimento a qualità materiale della cosa venduta, mentre la garanzia per evizione riguarda l’integrità “giuridica” del bene venduto.