Arbitrato agricoltura: definizione
La Camera nazionale arbitrale in agricoltura ha competenza sull'arbitrato e sulla conciliazione di controversie nelle quali AGEA è parte, che concernono crediti od obbligazioni non sottratti alla disponibilità delle parti. La materia è disciplinata dal D.M. 20 dicembre 2006, n. 25300.
Possono essere devolute ad arbitrato le controversie di valore non inferiore ad euro ventimila tra AGEA ed imprenditori agricoli, o soggetti con essi condebitori o corresponsabili.
Gli arbitri devono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni decorrente dall'insediamento del collegio arbitrale. Nel caso che il collegio debba pronunciare su più controversie connesse per comunanza dei fatti rilevanti per la decisione, il predetto termine è elevato a duecento giorni.
Quando devono essere assunti mezzi di prova o acquisiti documenti non esibiti, il collegio può con ordinanza prorogare il termine di cui al precedente comma per non più di centottanta giorni complessivi.
Prof. Avv. Nicola Soldati
Ordine degli Avvocati di Modena
Studio Legale Soldati
Le controversie possono essere decise da un arbitro unico, ove le parti abbiano convenuto in tal senso. In caso di mancato accordo fra le parti l'arbitro unico è nominato a cura della Camera arbitrale, mediante sorteggio, tra gli iscritti nell'elenco dei presidenti dei collegi della camera arbitrale.
Con l'istanza di arbitrato che introduce il procedimento arbitrale e con la nomina dell'arbitro di parte viene altresì richiesta la nomina del terzo con funzioni di presidente; questi è nominato liberamente e di comune intesa dagli arbitri di parte dopo la loro accettazione dell'incarico e viene individuato fra gli iscritti nell'elenco disponibile presso la camera arbitrale. In difetto d'intesa fra le parti, il presidente viene nominato a cura della camera arbitrale mediante sorteggio, tra gli iscritti nell'elenco dei presidenti, in presenza degli arbitri ove questi lo richiedano.
Collegio arbitrale.
