Arbitrato societario lodo: definizione
Nell'arbitrato societario gli arbitri devono pronunciare il lodo nel termine di 240 giorni dalla accettazione della nomina dell'ultimo arbitro, ovvero nel diverso termine stabilito nella convenzione d’arbitrato.
Esaurita la fase della trattazione della causa si entra in quella decisionale che darà origine al lodo.
Il lodo è da considerarsi come l’atto conclusivo e decisorio del procedimento arbitrale. Con la pronuncia del lodo gli arbitri concludono la propria opera in esecuzione del mandato loro conferito dalle parti. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.
I dispositivi dell’ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull’impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.
Prof. Avv. Nicola Soldati
Ordine degli Avvocati di Modena
Studio Legale Soldati
Gli arbitri decidono seguendo le norme di diritto, a meno che le parti, nella convenzione d’arbitrato ovvero in un momento successivo comunque anteriore all’inizio del procedimento, li abbiano autorizzati, con qualsiasi espressione, a decidere secondo equità.
Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri devono decidere secondo diritto quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di una delibera assembleare.
Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto.
Se richiesto, ai fini della validità della deliberazione è necessario che il collegio arbitrale sia presente al completo con tutti gli arbitri che hanno accettato la nomina.
E' possibile rivolgersi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.