Arbitrato amministrato: definizione
La scelta di devolvere l’amministrazione di un arbitrato ad un ente a ciò preposto deve essere operata dalle parti nella convenzione d’arbitrato ai sensi dell’articolo 832 codice procedura civile.
Nella quasi totalità dei casi le istituzioni arbitrali, principalmente radicate presso le Camere di Commercio, hanno codificato modelli standard di compromessi e di clausole arbitrali allo scopo di fornire un strumento idoneo per effettuare l’opzione arbitrale. Mediante l’utilizzo di una clausola standard, le parti sono certe che la soluzione della controversia verrà operata secondo il tipo amministrato da loro prescelto.
Altresì, è possibile che l’istituzione arbitrale, oltre ad indicare le modalità per la redazione degli atti nel proprio regolamento, provveda alla predisposizione di formulari ad hoc per aiutare le parti nella redazione degli atti medesimi, permettendo, al contempo, agli arbitri di individuare con maggiore chiarezza ed efficacia le istanze presentate dalle parti all’organo giudicante.
È chiaro, però, che tali formulari, per svolgere più efficacemente la loro funzione, debbono essere considerati quali linee guida per la predisposizione degli atti, piuttosto che uno stretto vincolo in capo alle parti.
Prof. Avv. Nicola Soldati
Ordine degli Avvocati di Modena
Studio Legale Soldati
Al fine di evitare che possano insorgere problemi in ordine alla valutazione del tipo di arbitrato prescelto è opportuno indicare in modo inequivoco la volontà di aderire alle regole di una istituzione arbitrale, ponendo, se del caso, le limitazioni che le parti ritengono opportune.
Le parti personalmente o i loro consulenti legali.