Arbitrato rituale e irrituale: definizione
L’arbitrato costituisce uno strumento per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili regolamentato del codice di procedura civile (articoli 806-832 codice procedura civile).
In Italia esiste una distinzione tra arbitrato rituale ed arbitrato irrituale.
L'arbitrato rituale nasce da una convenzione di arbitrato (compromesso o clausola compromissoria) con cui le parti si accordano per fare decidere le controversie eventuali tra loro insorte da arbitri (articolo 806 codice procedura civile), i quali sostituiscono il giudice ordinario nell'esercizio della funzione giurisdizionale e pronunciano una decisione, chiamata lodo, che ha valore di sentenza.
Per contro, si ha arbitrato libero o irrituale ogniqualvolta le parti si limitino a dare al terzo o ai terzi un mandato ad emettere una risoluzione della controversia avente natura meramente contrattuale, destinata convenzionalmente a sostituire la volontà dei contraenti, i quali si impegnano a considerarla reciprocamente vincolante (articolo 808 ter codice procedura civile).
Prof. Avv. Nicola Soldati
Ordine degli Avvocati di Modena
Studio Legale Soldati
Per scegliere l’arbitrato come strumento di risoluzione delle controversie è necessaria una concorde volontà delle parti, diretta a sottrarre alla conoscenza del giudice ordinario la lite insorta o che potrà insorgere, attraverso la stipulazione di una convenzione di arbitrato, costituita da un compromesso o da una clausola compromissoria. Entrambe le figure hanno comune natura contrattuale e conseguentemente per esse trovano applicazione le norme generali applicabili in materia di contratti.
Le parti possono essere assistite da un avvocato nel corso del procedimento arbitrale.
19/04/2012 20:10:57
Per l'art.824/bis del cpc il lodo ha gli stessi effetti della sentenza del giudice ordinario. Mi chiedo perché l'art.825 cpc, ai fini del procedimento di esecuzione del lodo medesimo ne subordina la sottoposizione al Tribunale, ritenuto che tale provvedimento (il lodo) altro non é che una scrittura privata autenticata che, come si sa, é oggi titolo esecutivo a tutti gli effetti. Aggiungo per le ragioni in parola
se un giudice arbitro rituale possa esternare una targa con scritta Studio Legale Arbitrale.