Accordo arbitrale: definizione
Il compromesso, regolato dall'articolo 806 codice procedura civile, è un negozio giuridico autonomo mediante il quale le parti conferiscono ad uno o più arbitri il potere di dirimere una controversia tra loro insorta.
La clausola compromissoria, regolata dall'articolo 808 codice procedura civile, è un atto accessorio, normalmente inserito all'interno di un contratto, oppure in un atto separato, con il quale le parti si impegnano, in via preventiva ed eventuale, a ricorrere all'arbitrato quale strumento di risoluzione delle controversie in caso di lite.
La clausola compromissoria, in ogni caso, conserva la propria autonomia giuridica, vale a dire che in caso di invalidità del contratto principale a cui accede, la nullità non si estende alla clausola che vi è inserita per cui, ove previsto, gli arbitri saranno competenti a decidere anche sulla validità del contratto stesso.
La differenza tra compromesso e clausola compromissoria è data dal fatto che il primo viene stipulato per dirimere una controversia già sorta, mentre con la seconda si stabilisce a priori il ricorso all'arbitrato in caso di insorgenza di una lite.
Prof. Avv. Nicola Soldati
Ordine degli Avvocati di Modena
Studio Legale Soldati
Clausola compromissoria: come si fa
La forma e il contenuto dell’accordo compromissorio sono regolate dalle disposizioni contenute agli articoli 806-808 quinquies codice di procedura civile, in base alle quali compromesso e clausola compromissoria, a pena di nullità, devono essere stipulati in forma scritta, forma questa che risulta rispettata anche qualora la volontà delle parti venga espressa tramite telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico; inoltre, non possono riguardare controversie in materia di lavoro, oppure di previdenza e di assistenza obbligatorie, ovvero questioni di stato e di separazione personale tra coniugi, né, più in generale, quelle materie che abbiano ad oggetto diritti indisponibili.Le parti personalmente o i loro consulenti legali.
