Arbitrato procedimento: definizione
L'articolo 816 codice procedura civile dispone che le parti hanno la possibilità di determinare di comune accordo la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica, ovvero possono lasciare tale compito agli arbitri.
In base al disposto dell'articolo 816 bis codice procedura civile le parti possono stabilire nella convenzione d’arbitrato o in atto scritto separato che sia anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri devono osservare nel procedimento. Qualora le parti nulla dispongano al riguardo, spetterà agli arbitri regolare il procedimento nel modo che riterranno più opportuno.
Prof. Avv. Nicola Soldati
Ordine degli Avvocati di Modena
Studio Legale Soldati
Su tutte le questioni che sorgono nel corso del procedimento gli arbitri decidono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito, laddove decidano di non pronunciarsi con lodo non definitivo.
L’intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.
L’arbitro unico o il collegio arbitrale.