Arbitrato societario domanda: definizione
Ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 5 del 2003, la domanda di arbitrato costituisce l’atto mediante il quale chi vuole risolvere una controversia societaria mediante arbitrato deve introdurre la propria domanda nei confronti della società, allorché lo statuto contenga una clausola compromissoria societaria, ovvero le parti abbiano stipulato, dopo l’insorgere della controversia, un compromesso arbitrale per la sua risoluzione.
La domanda di arbitrato proposta dalla società o nei suoi confronti, una volta notificata, deve essere depositata presso il registro delle imprese ove la società ha la propria sede sociale, affinché gli altri soci, se interessati, possano prenderne visione. Con la notifica della domanda di arbitrato si ottengono i medesimi effetti sostanziali e processuali dell’atto di citazione.
Alla domanda d’arbitrato sono stati riconosciuti gli stessi effetti interruttivi della domanda proposta innanzi al Giudice ordinario.
Prof. Avv. Nicola Soldati
Ordine degli Avvocati di Modena
Studio Legale Soldati
La domanda di arbitrato deve contenere l’indicazione delle parti (attrice e convenuta), precisandone la natura (persona fisica, società, altro ente) e la persona autorizzata a stare in giudizio (rappresentante legale), l’indicazione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono il fondamento del provvedimento così richiesto (cosiddetta causa petendi), il richiamo alla fonte dell’arbitrato, l’espressione della volontà di attribuire agli arbitri la decisione della controversia e le conclusioni.
La parte deve procedere a richiedere all’autorità di nomina indicata nella convenzione d’arbitrato la nomina dell’arbitro o del collegio arbitrale.
La domanda può essere proposta dalla parte personalmente o l’avvocato munito di procura ad litem.