Arbitrato societario procedimento: definizione
L'articolo 35 del decreto legislativo n. 5 del 2003 stabilisce le norme regolatrici del procedimento arbitrale nascente da clausola compromissoria statutaria.
In base al quinto comma dell’articolo 35, se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.
In tutte le altre ipotesi, la tutela cautelare è ammessa ai sensi dell’articolo 669 quinquies codice procedura civile, la domanda deve essere formulata all’autorità giudiziaria ordinaria.
Prof. Avv. Nicola Soldati
Ordine degli Avvocati di Modena
Studio Legale Soldati
Nel procedimento arbitrale societario, è ammesso l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 codice procedura civile, nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 codice procedura civile fino alla prima udienza di trattazione.
Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, comma 1, codice procedura civile; tuttavia il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale dall'articolo 838 codice procedura civile, a norma degli articoli 829, comma 1, e 831 codice procedura civile.
L’arbitro unico o il collegio arbitrale.
