Arbitrato domanda: definizione
La domanda d’arbitrato è l’atto mediante il quale la parte che ne ha interesse promuove il procedimento arbitrale, chiamando in giudizio avanti agli arbitri una o più parti al fine di risolvere una controversia tra le stesse insorta.
La domanda di arbitrato non ha una sua autonoma disciplina, in quanto la sua regolamentazione è stata introdotta nell’ambito di istituti per i quali la pendenza del giudizio arbitrale è destinata a produrre effetti. In particolare, viene contemplata all’interno della previsione di cui all'articolo 669-octies codice procedura civile in materia di provvedimenti cautelari, agli articoli 2943 e 2945 codice civile in materia di prescrizione, nonché agli articoli 2652, 2653, 2690 e 2691 codice civile in materia di trascrizione.
Alla domanda d’arbitrato rituale sono stati riconosciuti gli stessi effetti interruttivi della domanda proposta innanzi al giudice ordinario.
Ai fini della trascrizione, la domanda d’arbitrato rituale è equiparata alla domanda proposta innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
Prof. Avv. Nicola Soldati
Ordine degli Avvocati di Modena
Studio Legale Soldati
La domanda di arbitrato deve contenere l’indicazione delle parti (attrice e convenuta), precisandone la natura (persona fisica, società, altro ente) e la persona autorizzata a stare in giudizio (rappresentante legale), l’indicazione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono il fondamento del provvedimento così richiesto (cosiddetta causa petendi), il richiamo alla fonte dell’arbitrato, l’espressione della volontà di attribuire agli arbitri la decisione della controversia e le conclusioni.
La parte deve procedere per quanto le spetta alla nomina dell’arbitro.
La parte personalmente o l’avvocato munito di procura ad litem.