Assenza ingiustificata: definizione
Prima di iniziare un discorso sull'assenza ingiustificata riteniamo opportuno fare una precisazione. Spesso si confondono l'assenza ingiustificata e quella arbitraria. In realtà tra i due tipi di assenza ci sono differenze. Si reputa ingiustificata l'assenza non identificata in sede di controllo fiscale, quella che dura oltre la visita fiscale, e quella non riconosciuta dall'amministrazione poiché il lavoratore ha eluso intenzionalmente la visita fiscale.
L'assenza, invece, è arbitraria quando è priva di qualsiasi giustificazione in quanto il lavoratore non è in grado di presentare alcun documento che motivi la sua assenza. L'assenza ingiustificata può legittimare il datore di lavoro ad adottare provvedimenti disciplinari, purché venga rispettato l'iter di contestazione disciplinare contemplato dallo Statuto dei Lavoratori.
Nel caso in cui un lavoratore si assenti dal lavoro per malattia deve sempre farsi trovare in casa durante i controlli, altrimenti l'assenza diventa ingiustificata. Gli effetti dell'assenza ingiustificata non sono molto buoni per il lavoratore 'furbetto' e vanno dalla perdita totale della retribuzione per i primi dieci giorni alla perdita del 50% della retribuzione per i giorni successivi ai primi 10, qualora il dipendente sia assente una seconda volta. Una terza assenza, invece, legittima il datore di lavoro alla sospensione totale della retribuzione. Se il lavoratore è assente in occasione della visita medica di controllo soggiace a un provvedimento disciplinare contemplato dai diversi CCNL. L'assenza ingiustificata reiterata, nell'arco di un biennio, può portare al licenziamento per giusta causa.
Quando si parla di assenza ingiustificata bisogna sempre prendere in considerazione due persone: il datore di lavoro e il lavoratore. Il datore di lavoro dovrà invitare il lavoratore, nella lettera di contestazione dell'assenza ingiustificata, a fornire entro un determinato termine la giustificazione per cui non si è presentato al lavoro. Al lavoratore dovrà anche essere comunicato che, nel caso in cui non fornisca la giustificazione, o comunque all'esito della valutazione delle giustificazioni fornite, potrà essere soggetto a provvedimenti disciplinari, tra cui anche il licenziamento, tenuto conto del principio di proporzionalità.