Gli interessi di mora sulle cartelle Equitalia: definizione
Le cartelle trasmesse da Equitalia contengono analiticamente gli importi iscritti a ruolo per imposte, tasse e contributi, nonché gli importi delle sanzioni e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo dovuti all’Ente che ha richiesto ad Equitalia la riscossione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.).
Gli interessi per ritardata iscrizione non debbono essere confusi con gli interessi di mora: i primi, infatti, devono essere pagati unicamente alle altre somme, ancorché si effettui il pagamento entro i termini fissati da Equitalia.
Il termine per il pagamento di una cartella Equitalia è fissato in 60 giorni dalla notifica che corrisponde anche il termine lasciato al contribuente per procedere alle eventuali azioni per l’annullamento in autotutela della cartella, per l’eventuale correzione materiale della stessa, la procedura di sgravio (totale o parziale) ovvero per procedere con il ricorso in contenzioso tributario.
Gli interessi di mora sono applicati da Equitalia quando una cartella di pagamento viene pagata con un ritardo superiore a 60 giorni.
Decorso il termine di 60 giorni per il pagamento delle cifre richieste con la notifica della cartella sulle somme iscritte a ruolo si applicano gli interessi di mora.
A mente dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, gli interessi di mora decorrono dalla data della notifica della cartella – e non dal giorno successivo alla scadenza – fino al giorno dell’avvenuto pagamento.
La misura degli interessi di mora viene determinato ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
La variazione temporale del tasso degli interessi di mora ha registrato i seguenti tassi:
dal 1° gennaio 1999 |
8,4 % |
dal 1° ottobre 2009 |
6,8358 % |
dal 1° ottobre 2010 |
5,7567 % |
dal 1° ottobre 2011 |
5,0243 % |
dal 1° ottobre 2012 |
4,5504 % |
dal 1° maggio 2013 |
5,2233 % |
dal 1° maggio 2014 |
5,14 % |
dal 15 maggio 2015 |
4,88 % |