Famiglia di fatto pensione di reversibilità: definizione
Capita però anche che alcune coppie preferiscano la convivenza al legame matrimoniale per loro libera scelta, indipendentemente dal fatto che detta unione sia arricchita dall’arrivo di uno o più figli.
Cosicchè la famiglia di fatto si contrappone alla famiglia legittima poggiante sull’articolo 29 della Costituzione: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio”.
In caso di morte di uno dei coniugi la legge prevede che al coniuge sopravvissuto vada la cosiddetta pensione di reversibilità: di solito pari al 60% di quella percepita dal coniuge defunto e soggetta ad alcune decurtazioni nel caso in cui il coniuge beneficiario goda di propri introiti. Non gode dello stesso diritto il convivente more uxorio, il quale non può percepire la pensione di reversibilità ancorchè la convivenza abbia presentato caratteri di stabilità e certezza del tutto simili al rapporto coniugale; molto chiara sul punto la decisone della Corte d’Appello di Brescia (n. 460/02).
Conditio sine qua non per l’ottenimento della pensione di reversibilità è pertanto l’esistenza del vincolo coniugale. E’ evidente che se la questione di costituzionalità (relazione fra l’articolo 29 e l’articolo 2 della Costituzione) fosse stata accolta, si sarebbe aperta una breccia a favore delle coppie di fatto.
Per ora non è così ed è bene che le persone sappiano che, se decidono di convivere senza contrarre matrimonio, dovranno rinunciare alla futura pensione di reversibilità del compagno che per primo se ne va.
24/02/2012 12:11:01
BUONGIORNO MI SCUSI NON SONO RIUSCITA A CAPIRE BENE !.... ORA MI SPIEGO CONVIVO DA PIU' DI VENTI ANNI E MI CHIEDO: LA PENSIONE DI REVERSIBILITA' SE IO DIMOSTRO CHE CONVIVO DA DIVERSI ANNI (TRAMITE STATO DI FAMIGLIA E TESTIMONI) POTRO' O POTRA' GODERE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA'? TENGO A PRECISARE CHE IO SONO DIVORZIATA MA LUI SEPARATO CONSENSUALMENTE
GRAZIE E CORDIALI SALUTI
Giovanna Raunich
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