Famiglia di fatto affido congiunto: definizione
L'affido congiunto per una famiglia di fatto segue le stesse norme che vengono applicate per una famiglia tradizionale. In altre parole, dal punto di vista dell'affidamento non ci sono differenze tra il caso in cui i genitori siano sposati e il caso in cui i genitori non siano sposati: ciò è valido sia per i diritti e i doveri dei genitori, sia per i diritti dei figli. Per quel che riguarda la necessità di fare riferimento a un tribunale, invece, lo scenario cambia. In sostanza, se la coppia è sposata è ovvio che ci si debba rivolgere a un tribunale per ciò che concerne l'affido dei figli, visto che il problema viene preso in considerazione contestualmente alla separazione. Se la coppia non è sposata, invece, non c'è alcun obbligo di rivolgersi a un tribunale, anche se la prassi suggerisce che si tratta di un comportamento raccomandabile: così facendo, infatti, si ha in qualsiasi circostanza l'opportunità di tutelarsi sia dal punto di vista patrimoniale che sotto gli altri profili. A questo proposito, è bene ricordare che gli accordi privati tra i genitori non hanno efficacia giuridica, sia che si tratti di accordi verbali, sia che si tratti di accordi scritti, poiché vertono su diritti indisponibili. Proprio per questo motivo il suggerimento è che i genitori trovino un accordo scritto e lo formalizzino sottoponendolo al vaglio del tribunale con il patrocinio di uno o due avvocati (un legale per ciascun genitore o un solo legale per tutti e due). Il tribunale, in seguito, provvede a ratificarlo, così da renderlo esecutivo. Il procedimento si può concludere nel giro di poche settimane, o al massimo mesi, risultando molto veloce.
Per un affido congiunto in relazione a una famiglia di fatto, il tribunale competente è quello ordinario; il tribunale per i minorenni, invece, può intervenire unicamente per competenze residuali in relazione a circostanze in cui per i figli potrebbe sussistere un pregiudizio potenzialmente grave.
A chi viene affidato il figlio?
L'intenzione e le indicazioni del legislatore si basano sulla necessità di conferire pari dignità ai due genitori: a differenza di quel che si verificava in passato, quindi, non c'è un solo genitore di riferimento. Per questo motivo oggi in genere i figli sono affidati a tutti e due i genitori, a meno che non vi siano delle forti controindicazioni a farlo, il che vuol dire che la potestà viene esercitata in modo congiunto. Il tutto, naturalmente, non può prescindere dalla valutazione delle tendenze, delle inclinazioni, dei desideri e delle preferenze del figlio.
Un avvocato esperto in affidamento dei figli.