Famiglia di fatto adozione di minori: definizione
In Italia l'adozione di minori da parte di una famiglia
di fatto è possibile: ciò è vero per tutte le coppie non sposate, al
di là del fatto che siano composte da un uomo e una donna, da due uomini o da
due donne. Sono destinate a essere superate, insomma, le chiusure della
disciplina normativa, che comunque devono essere tenute in
considerazione.
Come può una famiglia di fatto adottare un minore?
Una famiglia di fatto potrebbe decidere di adottare un
minore in un Paese straniero, per poi chiedere a un giudice italiano di
dichiarare efficace nel nostro Paese il provvedimento di adozione che è stato
pronunciato da un'autorità giudiziaria estera. A quel punto il giudice italiano
non è tenuto ad accertare che vi siano i presupposti previsti dalla legge
italiana per un'adozione nel nostro Paese: il suo solo compito sarà
quello di appurare che il provvedimento di adozione straniero non sia in
contrasto con i valori dell'ordine pubblico internazionale. Va tenuto conto del
fatto che, nel caso in cui il provvedimento di adozione mantenga l'interesse
del bambino a proseguire i legami familiari con le figure genitoriali, non si
può mai parlare di un atto contrario all'ordine pubblico.
1. Quali sono i casi in cui una famiglia di fatto può provvedere all'adozione di un minore?
Un caso possibile è quello in cui uno dei due partner
partorisca un bambino in un Paese straniero tramite la fecondazione artificiale
e registri il neonato come figlio biologico: a quel punto l'altro partner può
ottenere l'adozione non legittimante in Italia. Se entrambe le partner sono di
sesso femminile, si parla di adozione della madre sociale,
un'opzione che può essere messa in pratica anche se il genitore sociale e il
genitore biologico non si sono sposati in Italia. Sempre a proposito di coppie
composte da partner dello stesso sesso, un altro caso possibile è quello di un
partner che ricorre alla maternità surrogata in un Paese straniero in cui tale
pratica è ammessa per poi registrare il neonato come figlio biologico; anche in
questo caso l'altro partner può ottenere l'adozione non legittimante in Italia,
e si parla di adozione del padre sociale.
2. Che cosa si intende con famiglia di fatto?
L'espressione "famiglia di fatto" indica quella
famiglia che è composta da persone che convivono, anche se non sono legate da
alcun tipo di vincolo matrimoniale, inclusi i figli che sono nati
da tale unione. Poiché non c'è un matrimonio, e dunque non si ha un atto
formale a cui possa essere ricollegato il rapporto ai fini di una
qualificazione giuridica, la famiglia di fatto fa parte delle formazioni
sociali che sono tutelate dalla Costituzione all'articolo 2.
3. Che cosa sono le adozioni particolari?
L'articolo 44 della legge 184/83, che corrisponde alla legge
sull'adozione, stabilisce l'esistenza di quattro casi di adozione
particolare che vanno ad affiancarsi alle adozioni tradizionali. Si tratta
dell'adozione per impossibilità di affidamento preadottivo, dell'adozione di
minore portatore di handicap, dell'adozione da parte del coniuge del genitore e
dell'adozione a favore di parenti o terzi estranei. I casi particolari di
adozione, in pratica, riconoscono l'esistenza di un legame affettivo ben
consolidato tra il minore e un adulto: in tali circostanze, ad ogni modo, non è
prevista la possibilità di acquisire legami di parentela con la famiglia di
origine della persona che adotta.