Famiglia di fatto diritti del genitore non affidatario: definizione
I diritti del genitore non affidatario in una famiglia di fatto (cioè una coppia non sposata) sono gli stessi del genitore non affidatario in un matrimonio. Non ci sono differenze, infatti, tra i figli nati in un matrimonio e quelli nati in una semplice convivenza, a cominciare dal fatto che in tutte e due le circostanze viene stabilito l'affidamento dei figli in funzione dell'interesse del minore. L'intervento spetta al tribunale ordinario, e solo in caso di disaccordo può essere chiamato in causa il tribunale per i minorenni. Dopo la conclusione della convivenza, e quindi con la fine della famiglia di fatto, il genitore non affidatario è tenuto a mantenere il figlio.
Che cos'è l'affidamento condiviso?
L'affidamento condiviso dei figli di una coppia non sposata e non più convivente è una regola che è stata introdotta con la legge numero 54 del 2006. Perché questa forma di affidamento possa essere concessa, è necessario che tra padre e madre non vi siano conflittualità insanabili, e che tra gli stessi permanga l'armonia. I figli, in pratica, hanno il diritto, anche nel caso in cui i genitori si separino, di mantenere con ognuno di essi un rapporto continuativo e il più possibile equilibrato.
Che cos'è l'affidamento esclusivo?
L'affidamento esclusivo dei figli di una coppia non sposata e non più convivente è previsto dalla riforma recente del Decreto Legislativo 154/2013, che all'articolo 337 quater prevede che in qualunque momento ciascuno dei genitori abbia la possibilità di chiedere l'affidamento esclusivo nel caso in cui l'affidamento all'altro sia ritenuto contrario all'interesse dei figli. Anche il giudice può disporre l'affidamento a un solo genitore, a patto che fornisca un provvedimento motivato con il quale specifichi le ragioni per cui l'affidamento all'altro non vada incontro agli interessi dei figli.
Il giudice del tribunale di riferimento.