E-commerce luogo e tempo del contratto: definizione
Con l'espressione “e-commerce” si indica l'insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra produttore e consumatore realizzate tramite Internet regolata dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 80 e dalle disposizioni della Direttiva comunitaria 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione recepita in Italia con il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno” pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Supplemento Ordinario n.61 del 14.04.2003.
Per acquistare beni e servizi on line è necessario concludere un vero e proprio contratto tramite la rete internet: a questi contratti è riconosciuta validità giuridica a condizione che al cliente venga consentito di utilizzare il sistema in modo da non compiere inavvertitamente operazioni che lo potrebbero giuridicamente vincolare, che sia prevista su ogni pagina del sito la possibilità di abbandonare la stipulazione e di cancellare i dati fino a quel momento inseriti e che lo stesso acquirente dia inequivocabilmente il proprio consenso.
Per stabilire dove è stato concluso il contratto e quale giudice sia competente in caso di controversia il Codice del Consumo ha stabilito che si faccia riferimento al domicilio e alla residenza fisica del consumatore.
Per sapere quando il contratto è stato concluso sarà sufficiente verificare in quale momento il destinatario del servizio ha ricevuto via e-mail dal fornitore l’avviso di ricevimento dell’accettazione dell’ordine.
Per tutelarsi nell’eventualità in cui si acquista on line è bene leggere attentamente le informazioni contrattuali riportate sui siti e in caso di controversia è bene farsi assistere da Avvocati specializzati in materia o rivolgersi alle Associazioni di Consumatori.