Azione inibitoria: definizione
Il codice del consumatore (decreto legislativo n. 206/2005), emanato sotto la spinta del diritto dell’Unione Europea, contempla, quale mezzo di tutela dei consumatori, l’azione inibitoria (articolo 37).
Quest’ultima realizza l’interesse generale a reprimere l’utilizzazione, da parte degli operatori economici, di contratti viziati da clausole abusive. In questo modo, il legislatore ha dato spessore di tutela giurisdizionale agli interessi diffusi dei consumatori, avvalendosi della legittimazione ad agire attribuita agli enti esponenziali.
Risponde ad una ratio in parte analoga, pur avendo presupposti diversi, la cosiddetta class action, introdotta con la legge finanziaria 2008, la quale ha inserito nel codice del consumatore l’articolo 140-bis (azione collettiva risarcitoria) volta all’accertamento del diritto al risarcimento del danno ed alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1342 codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori, l’azione collettiva può avvenire, pertanto, solo a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti e può avere ad oggetto esclusivamente l’accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme eventualmente spettanti ai consumatori.
Avv. Assunta De Cillis
Ordine degli Avvocati di Brindisi
Loconte & Partners Studio Legale Tributario
Il procedimento, contemplato dall’articolo 140-bis, non prevede quindi la possibilità di agire in via cautelare.
Diversamente le norme poste a tutela dei consumatori per l’inibitoria delle condizioni generali di contratto pregiudizievoli prevedono la cosiddetta inibitoria d’urgenza, che soddisfa le esigenze cautelari degli interessi di chi agisce in rappresentanza dei consumatori.
L’articolo 37 del codice dei consumatori stabilisce che le associazioni rappresentative dei consumatori, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusività ai sensi del presente capo.
L’inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis seguenti codice di procedura civile.
Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
L’inibitoria ordinaria, quindi, non va confusa con l’inibitoria cautelare in quanto differenti sono i presupposti.
L’inibitoria cautelare, che può essere proposta sia prima che in corso di causa, secondo le norme previste dagli artt. 669-bis seguenti codice di procedura civile, presuppone l’accertamento, da parte del giudice, del fumus boni iuris e del periculum in mora, cioè dalla valutazione sommaria sull’abusività della clausola e dall’accertamento dei giusti motivi di urgenza. 
Mentre la valutazione del fumus boni iuris si risolve nell’indagine sommaria sull’abusività della clausola, più complesso è l’accertamento del presupposto richiesto dalla legge, costituito dai giusti motivi di urgenza (vedi FAQ).
In conclusione la dottrina ritiene che “una volta che sia stata compiuta l’indagine sommaria, sull’abusività della clausola ed acclarato, quindi, il fumus bonis iuris, la valutazione dei giusti motivi di urgenza dovrà prescindere dalla ricerca della sussistenza di criteri predeterminati in via astratta, qualitativi o quantitativi che siano. Essa dovrà fondarsi, invece, sull’accertamento della loro sussistenza nella fattispecie concreta, connesso all’imprescindibile esigenza di impedire l’utilizzazione della clausola ed avvalorato, eventualmente, da ulteriori elementi, rispondenti ai criteri quantitativi e/o qualitativi” (Cfr. E. Graziuso, La tutela del consumatore contro le clausole abusive, Milano, 2005, p. 256).
L’articolo 137, comma 4, stabilisce che per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140.
Detto articolo prevede, al comma 5, che l’azione inibitoria “in ogni caso” può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto, da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
Si ritiene tuttavia che l’inibitoria d’urgenza non debba essere preceduta dalla proceduta conciliativa prevista nell’articolo richiamato (Cfr. G. Arieta, Le tutele sommarie. Il rito cautelare uniforma, I procedimenti possessori, in trattato di diritto processuale civile, vol. III, Milano, 2005, p. 758).
Preso atto della complessità dell’iter procedimentale descritto, si ritiene che il consumatore o le associazioni di categoria che vogliano esercitare l’azione, ex articolo 37 codice del consumo, si rivolgano ad avvocati specializzati al fine di inibire l’uso delle condizioni di cui si è accertata l’abusività.
