CHE COS'È?
                Consumatore: definizione
Fornisce una dettagliata definizione – successivamente trasposta nell’articolo 18, lett. a) Codice del consumo -   
di consumatore la lett. b) del paragrafo 2 dell’articolo 5 della direttiva 2005/29/Ce relativa alle pratiche commerciali sleali.
Quale soggetto che contratta con l’imprenditore esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale, la definizione di consumatore spicca per diversità rispetto alla previsione già elaborata nel Codice del consumo che, in quanto generale, ammette l’introduzione di disposizioni che ne costituiscono la specificazione.
In altre parole alla molteplicità di condotte imprenditoriali che la disciplina comunitaria prevede, a quanto pare, non corrisponde – in riferimento all’ambito applicativo oggettivo – una proporzionale categoria di destinatari, il che non ne facilita l’individuazione rendendo, di conseguenza, poco agevole il compito dell’operatore di diritto. In effetti la nozione di consumer prevista dalle disposizioni comunitarie e trasposte nel Codice del consumo non contempla né la persona fisica che svolga un’attività commerciale – la figura del cosidetto cliente imprenditore – né tantomeno la persona giuridica privata di tutela a prescindere dall’esercizio o meno di un’attività professionale.
Pertanto nel circoscritto settore delle consumers transactions la direttiva 2005/29/Ce introduce, con evidente inversione di tendenza, la necessità di proteggere il consumatore – meglio il consumatore “medio” quale soggetto normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto.
Bene, tale standard medio di riferimento, per inciso, avrebbe indotto la dottrina più attenta a ritenere che la direttiva in commento abbia optato per una drastica riduzione del livello di tutela. Così interpretata, infatti, la normativa lascerebbe inevitabilmente fuori dall’ambito di applicabilità il consumatore particolarmente vulnerabile, debole o atipico.
Quale soggetto che contratta con l’imprenditore esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale, la definizione di consumatore spicca per diversità rispetto alla previsione già elaborata nel Codice del consumo che, in quanto generale, ammette l’introduzione di disposizioni che ne costituiscono la specificazione.
In altre parole alla molteplicità di condotte imprenditoriali che la disciplina comunitaria prevede, a quanto pare, non corrisponde – in riferimento all’ambito applicativo oggettivo – una proporzionale categoria di destinatari, il che non ne facilita l’individuazione rendendo, di conseguenza, poco agevole il compito dell’operatore di diritto. In effetti la nozione di consumer prevista dalle disposizioni comunitarie e trasposte nel Codice del consumo non contempla né la persona fisica che svolga un’attività commerciale – la figura del cosidetto cliente imprenditore – né tantomeno la persona giuridica privata di tutela a prescindere dall’esercizio o meno di un’attività professionale.
Pertanto nel circoscritto settore delle consumers transactions la direttiva 2005/29/Ce introduce, con evidente inversione di tendenza, la necessità di proteggere il consumatore – meglio il consumatore “medio” quale soggetto normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto.
Bene, tale standard medio di riferimento, per inciso, avrebbe indotto la dottrina più attenta a ritenere che la direttiva in commento abbia optato per una drastica riduzione del livello di tutela. Così interpretata, infatti, la normativa lascerebbe inevitabilmente fuori dall’ambito di applicabilità il consumatore particolarmente vulnerabile, debole o atipico.
Il “consumatore medio”, quale soggetto “normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici e, soprattutto, dell’esistenza di gruppi di consumatori particolarmente vulnerabili per età, malattia o istruzione” (considerando 18) pertanto diventa unico parametro di riferimento. 
Tuttavia, poiché “astratto” e “atipico” appare, senza dubbio, poco adeguato; di conseguenza appare ovvia la considerazione che intravede nell’utilizzo di una terminologia così ampia la necessità di concretizzazione mediante continui interventi dottrinali o giurisprudenziali.
Dott.ssa Marta Belgiovine
Responsabile Centro Studi L&P
Loconte & Partners Studio Legale e Tributario
CHI
                Considerata la frequenza con cui  vengono stipulati contratti B2B, qualora il professionista dovesse “abusare” della sua posizione di “forza” nella contrattazione, il consumatore potrà rivolgersi ad operatori di diritto esperti nella contrattazione di massa, nonché esperti sulla relativa normativa di stampo nazionale e non.
            