Obbligo d’informazione nei contratti B2C: definizione
La progressiva attenzione verso la figura del consumatore e, di conseguenza, verso il relativo fondamentale diritto a un’adeguata protezione, ha fatto sorgere l’esigenza di una mirata ed efficace produzione normativa finalizzata a garantire a quest’ultimo una scelta consapevole e correttamente informata. Detto obiettivo ha visto il proliferare di specifici provvedimenti da parte del legislatore comunitario, nonché – di riflesso – da parte del legislatore nazionale, volti alla creazione di un programma normativo di settore che ha avuto, sin dagli esordi, quale destinatario principale il consumatore, al fine di assicurare a quest’ultimo un elevato ed efficace livello di protezione.
Ebbene, il tema dell’assolvimento degli obblighi d’informazione, già noto al panorama contrattualistico del 1942 e integrato da costanti interventi normativi – comunitari e non – ha reso ormai più che noto ai tecnici del diritto il principio per cui il prospetto informativo fornito in fase precontrattuale rappresenti ormai per il professionista l’oggetto di un vero e proprio obbligo giuridico la cui violazione comporta inevitabilmente l’attribuzione di responsabilità a carico del contraente inadempiente. Si pensi, in ambito codicistico, all’articolo 1749 codice civile che, in tema di agenzia, prevede obblighi informativi a carico del proponente il quale deve mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa ai beni nonché ai servizi offerti. Volendo, ancora, effettuare una panoramica sulle disposizioni di settore in materia di obblighi d’informazione, si prenda l’articolo 86 codice del consumo lettera m) relativo alla vendita di pacchetti turistici per cui il contratto debba contenere in forma scritta l’indicazione degli “accordi specifici” sulle modalità di viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della stipula.
In sostanza, lo scopo dell’informativa nel contesto fin qui descritto assolve l’indiscutibile compito di rendere edotto il consumatore al punto tale che quest’ultimo abbia la facoltà di valutare sin da subito l’utilità dell’affare, nonché di godere di maggiore consapevolezza nel compimento delle proprie scelte economiche, rendendo così remota l’eventualità che in futuro possa eccepire l’invalidità dell’operazione economica.
Quale rimedio è esperibile da parte del consumatore nel caso in cui vi sia omissione informativa da parte dell’operatore professionale? Il problema si pone per tutte quelle disposizioni normative che pur prevedendo l’adempimento di obblighi informativi a carico dell’operatore professionale, non contengono alcuna disposizione di carattere rimediale a favore del consumatore.
Pertanto, nel caso in cui la norma taccia, il consumatore può esercitare nei confronti del professionista “omertoso” azione inibitoria, quale strumento idoneo a garantire tutela del contraente debole da illegittime alterazioni del rapporto contrattuale. Con tale strumento, infatti, si ottiene il duplice risultato: da un lato, far cessare il comportamento illecito già verificatosi e dall’altro, imporre all’autore dell’illecito un obbligo di astensione da ulteriori comportamenti che possano danneggiare il consumatore.
Considerata la frequenza con cui avviene la stipulazione di contratti B2C senza che venga assolto, da parte del professionista, l’obbligo informativo a suo carico, è necessario che il consumatore, il quale ha espresso il proprio consenso “inconsapevolmente”, si rivolga ad avvocati specializzati in contrattazione professionisti/consumatori, nonché esperti sulla relativa normativa di stampo nazionale e comunitario.