Mutui d'impresa: definizione
Il mutuo per le imprese è per lo più erogato da istituti di credito e normalmente con finalità di finanziamento di investimenti di varia natura, ma sempre con un orizzonte temporale di medio o lungo periodo. Il mutuo prevede infatti un rimborso graduale in rate periodiche durante la sua vita proprio per consentire al debitore/investitore un adeguato ritorno sull’investimento sottostante.
Meno frequente è il caso di mutui concessi ed erogati per pure finalità finanziarie, di dotazione ulteriore di liquidità. In questi casi la concessione è basata su un'indiscutibile solidità finanziaria e capacità di rimborso della società richiedente.
Nella prassi ci si riferisce spesso al mutuo immobiliare o ipotecario, concesso per finanziare l'acquisto o la costruzione di un bene immobile e garantito dall’ipoteca sull’immobile stesso. Il mutuo chirografario è invece un finanziamento del tutto similare, ma concesso senza ricorso alla concessione di garanzie reali, anche quando presenta identiche caratteristiche di destinazione (investimenti) e di durata (oltre i 18 mesi).
Nella definizione del mutuo più opportuno le parti devono valutare le caratteristiche principali del finanziamento quali:
- la durata, in rapporto alla tipologia dell’investimento e alla disponibilità del concedente che deriva anche dalla sua capacità di rifinanziamento sui mercati finanziari;
- la percentuale di finanziamento rispetto al valore previsto dell’investimento;
- il tasso d’interesse che può essere variabile (si modifica periodicamente ogni mese, 3 o 6 mesi) in funzione di parametri oggettivi (normalmente il tasso interbancario dei depositi o euribor) oppure fisso per tutta la durata del prestito;
- la valuta, nel caso il finanziamento sia destinato a coprire costi in valuta diversa dall’euro;
- il piano di rimborso in rate periodiche, che può anche prevedere un breve periodo (detto di preammortamento) nel quale sono corrisposti solo interessi e non quote di rate del capitale;
- le garanzie sottostanti, siano esse di natura ipotecaria o provenienti da una terza parte garante in parte come avviene da parte dei consorzi di garanzia fidi, o ad esempio da parte della SACE per le imprese che esportano.
Dopo avere definito e negoziato il contenuto del mutuo, banca e impresa si devono accordare sul testo del contratto di mutuo e sulle condizioni accessorie che di norma prevedono alcune commissioni aggiuntive (la commissione d’istruttoria ad esempio) prima di arrivare all’effettiva erogazione del mutuo. Nel caso di mutuo ipotecario l’atto di mutuo viene sottoscritto in presenza di un notaio che provvede contestualmente anche all’iscrizione dell’ipoteca.
Nei casi per i quali la preparazione di un piano finanziario dettagliato, o del piano relativo alla costruzione dell’immobile, sia condizione necessaria alla concessione, il supporto di un professionista esterno può arricchire la qualità del piano e aumentare le probabilità di successo.