Ristrutturazione dei debiti: definizione
La ristrutturazione del debito viene proposta normalmente ai fornitori e agli istituti di credito. Per i primi si tratta normalmente di accordi per dilazionare il pagamento debito arretrato, a volte informali a volte con forme di garanzia quali ad esempio titoli esecutivi (cambiali), ma normalmente entro i 12 mesi.
Il processo che conduce alla ristrutturazione del debito con le banche è più formale e strutturato, in quanto si realizza solo a fronte di una o più delibere della banca di natura speciale.
Ancora più complesso il processo di ristrutturazione dei debiti che coinvolge più istituti di credito, perché assume quasi sempre un aspetto formale per la tutela dei diritti di ciascuna banca (nota come par condicio creditorum) e soprattutto per ridurre al massimo i rischi di revocatoria in caso di un successivo fallimento dell’impresa. La prassi odierna vuole che il sistema bancario, se messo di fronte a una crisi finanziaria, anche temporanea, richieda all’impresa di adottare uno dei due istituti previsti dalla riforma della legge fallimentare per gestire le crisi: i piani di risanamento (in base all’articolo 67 lettera (d) della legge fallimentare) e gli accordi di ristrutturazione (articolo 182-bis legge fallimentare). Piani e accordi richiedono sempre la stesura di un piano di ristrutturazione industriale-commerciale e finanziario e la attestazione della ragionevolezza del piano stesso da parte di un professionista qualificato per tale funzione, secondo quanto previsto dalla legge.
