IMU Imposta Municipale Unica: definizione
Tale nuova imposta, applicata in via sperimentale, sostituisce la precedente ICI con la quale presenta una sostanziale analogia, in quanto colpisce i medesimi soggetti attualmente colpiti dall’ICI:
- proprietario o titolare di diritto reale su immobili;
- colpisce sempre i fabbricati, i terreni agricoli, le aree edificabili, senza tenere conto della destinazione d’uso di tali immobili o terreni, quindi colpisce sempre, come in precedenza anche gli immobili a uso strumentale allo svolgimento di attività professionali o d’impresa.
PRIMA CASA
Ai fini dell’IMU si intende abitazione principale quella caratterizzata da due requisiti :
- quello oggettivo (cioè dove il soggetto ha l’iscrizione anagrafica, cioè la residenza);
- quello soggettivo (cioè il fabbricato dove il soggetto ha la dimora abituale). Si applicherà a tutte le categorie catastali di fabbricati adibiti ad abitazione, e cioè tutti i fabbricati di categoria “A”.
La nuova IMU verrà applicata, relativamente ai fabbricati accatastati, sulla rendita catastale (rivalutata del 5%) moltiplicata per i coefficienti di legge che ora saranno più elevati.
Si veda il seguente schema:
Tale verrà quindi calcolata con il medesimo metodo applicato per la precedente ICI ma con moltiplicatori più alti, che inevitabilmente faranno ottenere basi imponibili, a cui applicare l’aliquota IMU stabilita da Comune, che daranno importi del nuovo tributo più alti , insomma si pagherà un'imposta più elevata con un aggravio tributario mediamente di circa il 75% e inoltre anche sulla casa di abitazione principale che nella norma coincide con l'abitazione in cui si ha la residenza o la dimora abituale.
Base imponibile = (rendita catastale + 5% ) x moltiplicatore specifico
ALIQUOTE
L’aliquota ordinaria dell’IMU è pari al o 0,76%.
I vari Comuni potranno adeguare tale aliquota in aumento o in diminuzione di uno 0,30% , quindi si potranno avere delle aliquote che andranno da un minimo dello 0,46% a un massimo del 1,06% come previsto dal decreto legge 201/2011.
Per la prima casa, e le relative pertinenze C/2-C/6-C/7, però l’aliquota base è già ridotta allo 0,40% dal decreto e i Comuni potranno modificarla in aumento o diminuzione da un minimo dello 0,2% a un massimo dello 0,6%.
Altra nuova regola importante nell’applicazione della nuova IMU è che il Comune non potrà più differenziare le aliquote di imposizione tra :
- immobili diversi dalle abitazioni;
- seconde case (cioè immobili posseduti in aggiunta alla prima casa);
- immobili non locati.
Il decreto legge 201/2011 prevede una detrazione dall’imposta lorda pari a euro 200 annui (complessivi nel caso di comproprietari) da rapportare al periodo dell’anno in cui l’immobile è utilizzato effettivamente come abitazione principale (cioè come dimora principale e come tale risulta all’anagrafe del Comune come residenza).
I Comuni hanno la possibilità di modulare tale detrazione, solo eventualmente elevandola fino a neutralizzare il prelievo sulla prima casa. In tal caso essi avranno il vincolo sull’aliquota di imposizione delle seconde case tenute a disposizione, che non potranno essere fissate in misura superiore rispetto a quella ordinaria dello 0,76%.
In sede di conversione in legge, la norma si è arricchita di una maggiorazione sulla detrazione base (che sarà di norma di euro 200) e che farà quindi aumentare tale detrazione diminuendo così l’imposta IMU da pagare.
Tale maggiorazione è di euro 50 per ogni figlio inferiore a 26 anni, a condizione che essi coabitino con i genitori e che ciò risulti anche dall’anagrafe del Comune. Si precisa che per i figli gli unici due vincoli per ottenimento di tale maggiorazione sono l’età e la coabitazione a nulla rilevando il reddito percepito dal figlio che quindi potrà essere di qualsiasi importo anche superiore a euro 2.840,51, non viene quindi applicato il concetto di “ familiare a carico” come per le detrazioni d’imposta propria della normativa Irpef .
Per tale maggiorazione, comunque viene stabilito un tetto massimo di euro 400, quindi si potrà usufruire di una detrazione ulteriore di euro 50 per un massimo di otto figli che danno un importo totale massimo di euro 400. Oltre l’ottavo figlio non spetta più alcuna detrazione.
DECORRENZA
La nuova IMU sperimentale è entrata in vigore dal 1.1.2012 , andando a sostituire l’Irpef sui redditi fondiari, le relative addizionali regionali e comunali sui redditi fondiari e dei fabbricati non locati, nonché naturalmente l’ICI.
SCADENZE DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento sono le medesime applicate per l’ICI, cioè i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Unica differenza rispetto al versamento ICI è che l’IMU si deve versare solo ed esclusivamente con F24 e non piu’ con bollettino postale.
DEDUCIBILITA’ FISCALE
Anche l’IMU come lo era l’ICI è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall’Irap.
L’articolo 1 del Decreto Legge 54 del 21 maggio 2013 ha sospeso il pagamento dell’acconto Imu, da effettuare entro il 17.06.2013, in relazione alla prima casa e alle relative pertinenze. Tale pagamento è rinviato al 16.09.2013, in attesa della riforma sulla fiscalità immobiliare che dovrà essere definita dal Governo entro il 31.08.2013.
SOSPENSIONE PRIMA RATA ACCONTO IMU 2013 PER
- Abitazione principale e relative pertinenze ( solo una per tipo di pertinenza C2-C6-C7) tranne i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9;
- Terreni agricoli e fabbricati rurali;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.
A CHI SI VERSA L’IMU PER IL 2013
- L’Imu per il 2013 si versa interamente al Comune dove è sito l’immobile utilizzando esclusivamente il codice 3918 ( e non più il 50% al Comune con codice 3918 e il restante 50% allo Stato con il codice 3919), quindi non si usa più il vecchio codice 3919 per il versamento allo Stato che non riscuote più tale tributo;
- Unica eccezione è l’Imu nella percentuale fissa dello 0,76% dovuta sui fabbricati ad uso produttivo di categoria D per i quali l’imposta va versata interamente allo Stato con il nuovo codice 3925. Solo se il Comune ha deliberato una aliquota aggiuntiva oltre allo 0,76% ( i Comuni posso aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo) tale differenza in più deve essere versata al Comune con il nuovo codice 3930. Ad esempio se il Comune ha deliberato una percentuale aggiuntiva dello 0,30% sugli immobili di categoria D per un totale ( tra Stato e Comune ) dell’1,06% questo è l’unico caso in cui si effettuerà il versamento ancora utilizzando due codici e cioè con il 3930 per versare lo 0,76% dovuto allo Stato e con il 3930 per versare la maggiorazione dovuta al Comune dello 0,30%.
CHE ALIQUOTE SI APPLICANO
- Dopo la semplificazione dell’utilizzo di un unico codice tributo per gli immobili non ad uso produttivo , vi è la possibilità di pagare la prima rata Imu applicando le aliquote e le detrazioni in vigore lo scorso anno 2012, senza dover controllare obbligatoriamente le delibere comunali che sono state pubblicate nel sito delle Finanze entro il 16 maggio 2013 ( www.finanze.it). Si possono comunque ( per chi ha la pazienza e riesce a trovare le delibere comunali già emesse nel 2013) applicare anche le nuove aliquote per il 2013 ( maggiori o minori rispetto al 2012). Comunque secondo il dipartimento delle Finanze ( circolare 23 maggio 2013 n.2/DF) in caso di accertamento da parte del Comune potrà essere applicato l’art. 10, comma 3 della Legge 212 del 27 luglio 2000 che prevede la non irrogazione delle sanzioni quando la violazione dipende da obbiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
MOLTIPLICATORI DA APPLICARE ALLA RENDITA CATASTALE GIA’ RIVALUTATA DEL 5%:
- I moltiplicatori restano quelli già applicati per il 2012 tranne quello per determinare la base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, escluso il D5, che è stato elevato dall’1.1.2013 al 65% ( al posto del vecchio 60% applicato nel 2012).
COME SI VERSA:
Le persone fisiche non titolari di partita iva possono versare :
- Mediante modello F24 ;
- Tramite apposito bollettino postale istituito nuovamente con D.M. 23.11.2012
- Esclusivamente mediante il modello F24 con modalità telematica e non presentando il modello direttamente in banca.
CODICI TRIBUTO
- 3912 : abitazione principale e relative pertinenze ( Comune);
- 3913 : fabbricati rurali ad uso strumentale (Comune);
- 3914 : terreni (Comune);
- 3916 : aree fabbricabili (Comune)
- 3930 : immobili ad uso produttivo gruppo catastale D (Comune)-nuovo codice dal 2013
- 3925 : immobili ad uso produttivo gruppo catastale D ( Stato)- nuovo codice dal 2013
EFFETTO SOSTITUTIVO DELL’IMU SULL’IRPEF
Come previsto dall’articolo 8, comma 1 del Dlgs n. 23/2011, l’IMU sostituisce (oltre alla vecchia ICI) l’Irpef e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari dei terreni e fabbricati non locati che hanno scontato il tributo IMU.
La conseguenza di tale novità, applicabile già dal periodo d’imposta 2012, è che non sono più soggetti a Irpef i redditi di fabbricati e terreni posseduti da persone fisiche e società semplici ( con soci persone fisiche titolari di tali partecipazioni non in regime di impresa) qualora non si percepisca affitto. I fabbricati locati invece continueranno ad essere soggetti ad Irpef e addizionali nei modo normali o applicando la tassazione in base alla cosiddetta cedolare secca .
Per i terreni non affittati l’Imu sostituisce la tassazione sul reddito dominicale ma non quella sul reddito agrario.
In relazione alla redazione della dichiarazione dei redditi i rispettivi campi di compilazione andranno comunque indicati nel modello dichiarativo per intero indipendentemente dall’effetto sostitutivo Imu. Quindi , per i terreni e i fabbricati non locati, si compilerà il quadro RA e/o il quadro RB e poi in sede di liquidazione dell’imposta tali importi non concorreranno alla formazione della base imponibile da indicare nel quadro RN e soggetti a tassazione Irpef.
CASO DI FAMILIARE CHE DIVENTA A CARICO DAL 2012 PER EFFETTO SOSTITUTIVO IMU SU IRPEF
Un caso che si potrà verificare è il seguente:
Marito e moglie intestatari al 50% di fabbricati seconde case non locate per un totale imponibile per ciascuno di €. 3.000,00. Il marito, oltre al reddito fondiario da quadro RB relativo alle case, percepisce altri redditi ad esempio di lavoro dipendente o di pensione mentre la moglie ha solo il reddito dei fabbricati non locati per appunto €. 3.000,00. Fino all’anno d’imposta 2011 la moglie era obbligata a redigere la dichiarazione dei redditi e non era a carico in quanto possedeva redditi superiori a €. 2.840,51. Per via dell’effetto sostitutivo 2012 dell’Imu sull’Irpef la moglie dall’anno d’imposta 2012 non dovrà dichiarare, ai fini Irpef e addizionali, più alcun reddito e quindi sarà a carico del marito .
Attenzione ad alcuni tipi di oneri non deducibili se sostenuti da persone a carico e quindi persi ( come i contributi pagati per lavoratore domestico) che la moglie potrebbe avere sostenuto nel 2012 e che non saranno più deducibili dal suo reddito ( in quanto dal 2012 priva di reddito) né da quello del marito in quanto sostenuti da persona a carico fiscalmente per il 2012.
- proprietario o titolare di diritto reale su immobili (ad esempio usufrutto, diritto di abitazione, diritto d’uso, eccetera);
- concessionario di beni demaniali;
- locatario, nel caso di contratti di locazione finanziaria.
29/02/2012 00:13:49
Buon Giorno
Posseggo una casa (prima casa ) nel Comune di Cinisi Palermo con una Rendita di euro 748,86, risiedo e ho la residenza in detto comune. L'appartamento e' intestato a me soltanto con data antecedente il matrimonio, ho un figlio di 11 anni.
Mia moglie abita in un appartamento sito in Palermo (prima casa) con una rendita catastale di euro 548,74. La proprieta' di detto appartamento e' al 50% tra me e mia moglie.
Cosa devo pagare io per l'appartamento di Cinisi?
Cosa devo pagare io per il 50% dell'appartamento abitato da mia moglie a Palermo??
Cosa deve pagare mia moglie per il suo 50% (prima casa ) per la casa che abita a Palermo? Il figlio a chi fa detrazione
Le sarei infinitamente grato se potesse fornirmi anche gli importi
da pagare per i due appartamenti e tra i due soggetti.
Cordialmente Ezio
10/05/2012 13:02:13
Ho provato il vostro calcolatore, ma manca la ripartizione sulla percentuale di possesso degli immobili e forse sarebbe utile una casella per inserire l' aliquota esatta del proprio comune ed avere il calcolo esatto. Saluti
23/05/2012 23:40:42
Io e mio marito siamo proprietari di un'appartamento a Roma ma per ragioni di lavoro sia noi genitori che uno dei due figli siamo residenti in altre province, io e mio marito in affitto, nostro figlio in caserma. Nell'appartamento di Roma è rimasto il figlio minore di 22 anni.
Per aiutarci a sopportare tutte le spese che implica vivere in tre province diverse mio cognato scapolo e residente ancora presso i genitori ci ha chiesto di poter usufruire saltuariamente di parte dell'abitazione in cambio di un piccolo contributo.
Per non evadere le tasse in alcun modo gli abbiamo fatto un contratto di affitto regolarmente registrato.
Tenendo conto che lui non ci abita né vi è residente che l'unico residente è nostro figlio 22enne e che io e mio marito torniamo a casa ogni fine settimana, e l'altro figlio quando il servizio glielo consente.
Che nessuno di noi possiede proprietà immobiliari e che l'affitto che ci da' mio cognato ci permette di pagare quello del miniappartamento dove siamo andati a vivere con mio marito in quanto statali abbiamo l'obbligo della residenza nel comune dove lavoriamo. A me pare ingiusto che debba pagare l'imu di + di 1553 euro contro 357 se fossimo residenti a Roma. Mi par di capire che non è una tassa sulla I ed unica casa di proprietà ma l'ennesima batosta di chi per sopravvivere deve smembrare la famiglia ed andare a lavorare a Frosinone io come impiegata e come operaio mio marito per un reddito mensile di 900 euro ciascuno a fronte di un'affitto di 250 euro. L'altro componente della famiglia nostro figlio maggiore è a Sondrio come agente di polizia e vive in caserma dove ha l'obbligo di residenza.
Noi i sodi per pagare IMU come seconda casa,non li abbiamo e nonostante gli sforzi non potremmo mai farcela visto che dovremo pagare anche il 730 non avendo mutuo o altro da scalare è ma mio figlio ivi residente non fa forse parte del nostro nucleo familiare e se proprio non ce la facciamo a pagare l'imu a cosa incorriamo? per altro la casa è fatiscente e ogni giorno a piccoli crolli che faccio chiamo i vigili del fuoco e, come è già accaduto ci precludono alcune parti dell'immobile.............. e noi paghiamo come seconda casa ma seconda a cosa? Chiedo scusa per lo sfogo ma non so come uscirne, licenziarci e tornare tutti a Roma comunque senza lavoro non potremmo pagare neanche quella agevolata. Sono molto amareggiata e confusa e per la prima volta credo saò costretta a diventare un evasore... avete suggerimenti da darmi per rimanere una cittadina ligia al dovere?
24/05/2012 15:24:50
Mio figlio compie 26 anni il 08.07.2012 posso applicare la detrazione????????????????'
Grazie
25/05/2012 16:24:09
Ho un figlio di anni 30 disabile. Rientra nella detrazione dei figli?
31/05/2012 11:27:30
Buongiorno,
io sono proprietario di un unico alloggio in Torino dove però risiedono i miei genitori. A loro volta i miei genitori sono proprietari dell'alloggio dove io risiedo insieme alla mia compagna e a mio figlio. Come calcoliamo l'IMU sia io che i miei genitori per le due case?
In attesa di Vs. cortese riscontro, ringrazio anticipatamente
Gualtiero
06/06/2012 21:21:47
Salve, alla morte di mio padre mi e' stata donata la casa paterna e mia madre risulta usufruttuaria. Quando si pagava l'ICI ricordo che mia madre non la pagava (pensionata). Ora con l'IMU come ci dovremo comportare? Dovremo pagarla? E se si chi la dovra' pagare io o mia madre? Io ho 48 anni , disoccupato a suo carico. grazie anticipatamente.
13/06/2012 17:02:56
Salve,
ho bisogno di un chiarimento circa il pagamento dell'acconto Imu. Nel dettaglio: ho acquistato la mia prima casa il 29 Maggio del 2012 ma al momento non ho ancora le chiavi dell'appartamento in quanto la vecchia proprietaria mi ha chiesto 30 giorni per il trasloco definitivo e di conseguenza non ho ancora trasferito la residenza nella nuova abitazione.
Devo pagare l'acconto dell'Imu o pagherò direttamente a dicembre ? Qualora dovessi pagare l'acconto posso considerare l'appartamento come prima casa ?
Grazie in anticipo
Marco
13/06/2012 17:56:18
Buonasera,
ho firmato il contratto di acquisto di una casa il 29/05.
Devo pagare ora l'IMU o posso aspettare dicembre considerato che non ho in mano la documentazione che è ancora in possesso del notaio e non ho regolarizzato la residenza?
Grazie
14/06/2012 11:30:56
Ciao Monica,
siamo nella stessa barca. Anch'io ho comprato casa il 29 Maggio 2012 ma non ho ancora ricevuto la documentazione dal notaio e non ho ancora trasferito la mia residenza al nuovo indirizzo (da quello che so abbiamo 12/18 mesi per farlo). Non so se siamo tenuti al pagamento dell’acconto Imu entro il 18 giugno ma qualora dovessimo pagare non so se utilizzare il coefficiente stabilito per l’abitazione principale (come credo sia giusto) o quello per le seconde case (non essendoci la residenza anche se sarebbe paradossale).
Qualcuno può aiutarci?
Grazie mille
19/06/2012 00:06:13
Vorrei sapere se è possibile far modificare la rendita catastale di un immobile quando la rendita rivalutata con i parametri Imu (+5% e moltiplicato per 160) è maggiore del valore di mercato.
Grazie
24/04/2013 16:33:49
Ho un diritto di abitazione su un immobile, fino all'anno scorso, l'immobile in questione veniva indicato nel 730, di recente ho cambiato CAF, il quale ha escluso l'immobile dalla dichirazione dei redditi ed ha anche riferito che l'IMU lo deve pagare il proprietario dell'immobile.
Chi è in errore? il primo centro CAF che ha incluso l'immobile nel 730 e mia ha compilato l'F24 per il relativo pagamento, o quest'ultimo escludendo l'immobile dalla dichiarazione e dalla relativa IMU?
07/05/2013 14:57:38
I soggetti passivi dell’Imu (Imposta municipale sugli immobili) vengono individuati dall’art. 9 D.Lgs. nº 23/2011, e sono i seguenti:
– il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
– il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
– il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
– il locatario, nel caso di immobili (anche da costruire o in corso di costruzione), concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Come precisato dalla Circolare n. 151 del 24 maggio 1995, avente ad oggetto gli obblighi di versamento dell’Ici (imposta da cui l’Imu ha ereditato la sua disciplina) da parte dei soggetti sopraindicati: “Obbligato ad effettuare il versamento dell’imposta è il proprietario (...). Soltanto qualora sull’immobile soggetto a tassazione risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, sia per effetto di atto tra vivi che a seguito di successione, obbligato al versamento è unicamente il titolare di detto diritto reale di godimento, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario completamente estraneo al prelievo fiscale”.
La predetta Circolare n. 151/95’, di chiarimento anche ai fini Imu ed alla quale la dottrina (Cfr. “Imposta municipale sugli immobili - Il nudo proprietario dell’immobile e il diritto di abitazione” in “Il fisco” n. 21 del 21/5/2012; cfr. anche “Imu – Agevolazioni. Quando il diritto di abitazione è costituito tramite scrittura privata” in “il fisco” n. 27 del 2/7/2012) si è uniformemente adattata, ha inoltre evidenziato che il diritto di uso od abitazione, che determina l’insorgere dell’obbligazione tributaria, “è un diritto reale di godimento ed è, conseguentemente, ben diverso dal diritto di servirsi dell’immobile sulla base di un contratto di locazione, di affitto ovvero di comodato”.
Accertata dunque la soggettività passiva Imu del titolare del diritto di abitazione in luogo del proprietario, bisogna conseguentemente valutare gli aspetti legati alle agevolazioni previste per l’abitazione principale. Si ricorda che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore (ossia il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento) ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Pertanto, in relazione alle agevolazioni previste per la prima abitazione (Per le abitazioni che soddisfano i requisiti di “abitazione principale” è prevista una detrazione di 200 € annui; nel caso in cui i requisiti non siano soddisfatti per tutto l'arco dell'anno, la detrazione si applica in proporzione al tempo in cui ha soddisfatto i requisiti), nell’ipotesi di costituzione di usufrutto o di altro diritto reale di godimento di cui all’art. 978 cc e seguenti (tra i quali, appunto, il diritto d’abitazione oggetto del quesito) il titolare di tale diritto, tenuto come detto al versamento dell’Imu, potrà eventualmente beneficiare delle agevolazioni previste se l’immobile costituisce la sua abitazione principale, o se il soggetto vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente.
In conclusione, nella fattispecie esaminata, soggetto passivo dell’Imposta municipale sugli immobili è il soggetto titolare del diritto di abitazione ex art. 1022 cc, in luogo del proprietario dell’immobile; come inoltre già ribadito, saranno possibili per il soggetto passivo in questione le agevolazioni previste in relazione alla prima abitazione, nel caso in cui ovviamente sussistano i requisiti richiesti.