CHE COS'È?
Effetti della cassa integrazione sulla pensione: definizione
Cosa accade ad un lavoratore che si trova posto in Cassa Integrazione Guadagni (CIG) per un periodo della sua vita lavorativa?
I periodi coperti da CIG sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione di anzianità tramite il meccanismo dei contributi figurativi.
Nei periodi di CIG il datore di lavoro procede ad una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, attivando un ammortizzatore sociale e contemporaneamente l’Inps si attiva per integrare la retribuzione persa e la parte contributiva che non è stata accreditata.
I periodi coperti da CIG sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione di anzianità tramite il meccanismo dei contributi figurativi.
Nei periodi di CIG il datore di lavoro procede ad una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, attivando un ammortizzatore sociale e contemporaneamente l’Inps si attiva per integrare la retribuzione persa e la parte contributiva che non è stata accreditata.
COME SI FA
L’Inps accredita d’ufficio i periodi di sospensione dal lavoro o di lavoro a orario ridotto per i quali è stata autorizzata la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o straordinaria. Questo è possibile nel momento in cui il datore di lavoro si occupa di inviare all’Istituto la denuncia mensile individuale delle retribuzioni Uniemens.
CHI
I dati per l’accredito figurativo vengono trasmessi dal datore di lavoro, o per suo conto dal Consulente del Lavoro, all’Inps tramite l’Uniemens.
All’interno di questa denuncia mensile per ogni singolo lavoratore vengono valorizzate le settimane da accreditare nel periodo in cui si è reso necessario il ricorso alla CIG e la retribuzione da integrare nel rispetto dei minimali/massimali definiti annualmente dall’Istituto.
Per tutti quei lavoratori che alla data del 31 dicembre 1992 non avessero accantonato contributi obbligatori presso l’Inps, l’accredito dei contributi figurativi può avvenire nella misura massima di 5 anni.
All’interno di questa denuncia mensile per ogni singolo lavoratore vengono valorizzate le settimane da accreditare nel periodo in cui si è reso necessario il ricorso alla CIG e la retribuzione da integrare nel rispetto dei minimali/massimali definiti annualmente dall’Istituto.
Per tutti quei lavoratori che alla data del 31 dicembre 1992 non avessero accantonato contributi obbligatori presso l’Inps, l’accredito dei contributi figurativi può avvenire nella misura massima di 5 anni.