Riscatto degli anni universitari: definizione
Condizione necessaria per il riscatto è il conseguimento di un titolo di studio identificato in un diploma universitario o diploma di laurea, in un diploma di specializzazione - successivo alla laurea/diploma universitario - o ancora in un dottorato di ricerca.
I soggetti che hanno facoltà di richiedere il riscatto del periodo di studi universitari sono tutti i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, e i lavoratori iscritti a fondi speciali o alla gestione separata (nel caso di collaboratori, professionisti senza cassa di categoria, venditori porta a porta). L’identificazione della tipologia di lavoratore, del periodo da riscattare e della retribuzione percepita, sono elementi utili al calcolo dell’importo del contributo da riscatto.
L’importo del contributo può essere versato in unica soluzione o, a partire dal 01/01/2008, in 120 rate mensili - o in un numero inferiore - senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
La legge 247/2007, oltre ad aver introdotto la possibilità di rateizzare il contributo, riconosce la facoltà di riscattare il periodo di studi anche a coloro che non risultano essere mai stati iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che quindi non abbiano iniziato alcuna attività lavorativa. L’onere da riscatto, in questo caso, verrà calcolato prendendo come riferimento il livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti.
La convenienza nel riscattare il periodo di studi universitari è un’affermazione ancora incerta, il versamento di contributi da riscatto potrebbe essere considerata un vantaggio se valido ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione. Considerando l’attualità dell’argomento relativo alle pensioni, il versamento di tali contributi potrebbe invece risultare ai soli fini del computo della pensione, pertanto se ne dovrà valutare l’investimento.